16/03/2020
Il Ministeo dell’interno, con la Circolare 12 marzo 2020, fornisce indicazioni sulle nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.
Le misure previste dal dPCM vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020, con al precisazione che, con l’entrata in vigore del dPCM 8/3/220 hanno cessato di produrre effetti i dPCM 1/3/2020 e 4/3/2020.
Restano, quindi, in vigore i dPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020; cogliamo l’occasione per evidenziare la particolarità degi ultimi due decreti precisando che:
Con questa particolare tecnica legislativa si lascia all’interpretazione di chi legge la discrezionalità di comprendere le compatibilità o meno; in verità il problema è stato intuito dal Ministero dell’interno che nella circolare in argomento ha precisato che le misure previste dal dPCM 11/3/2020 vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i dPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020 aggiungendo, anche, che “A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto”.
Tra l’altro, abbiamo notato come alcune misure introdotte con l’articolo 2 del dPCM 8/3/2020 sono ricomprese in analoghe misure dell’articolo 1 dello stesso dPCM. Abbiamo, quindi predisposto il testo coordinato del Dpcm 8/3/2020.
Nella Circolare del Ministero dell’interno è ribadito che quanto stabilito in tema di spostamenti all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dPCM 8/3/2020 si applica, oltre a quelli da un comune ad un altro, anche per quelli all'interno di uno stesso comune, compresi gli spostamenti per il rientro presso la propria abitazione; le limitazioni sono finalizzate a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.
Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.
Costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del Ministro dell'interno 8 marzo 2020.
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, la circolare specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it