Ministero dell’interno: Circolare ai prefetti sulle misure più stringenti per contenere il COVID-19

16/03/2020

Il Ministeo dell’interno, con la Circolare 12 marzo 2020, fornisce indicazioni sulle nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Le misure previste dal dPCM vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020, con al precisazione che, con l’entrata in vigore del dPCM 8/3/220 hanno cessato di produrre effetti i dPCM 1/3/2020 e 4/3/2020.

DPCM in vigore

Restano, quindi, in vigore i dPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020; cogliamo l’occasione per evidenziare la particolarità degi ultimi due decreti precisando che:

  • dalla data di entrata in vigore del dPCM 9/3/2020 cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del dPCM 8/3/2020 ove incompatibili con le disposizioni dell’articolo 1 del dPCM 9/3/2020;
  • dalla data di entrata in vigore del dPCM 11/3/2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del dPCM stesso, le misure di cui al dPCM 8/3/2020 e al dPCM 9/3/2020.

Particolare tecnica legislativa

Con questa particolare tecnica legislativa si lascia all’interpretazione di chi legge la discrezionalità di comprendere le compatibilità o meno; in verità il problema è stato intuito dal Ministero dell’interno che nella circolare in argomento ha precisato che le misure previste dal dPCM 11/3/2020 vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i dPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020 aggiungendo, anche, che “A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto”.

dPCM coordinato

Tra l’altro, abbiamo notato come alcune misure introdotte con l’articolo 2 del dPCM 8/3/2020 sono ricomprese in analoghe misure dell’articolo 1 dello stesso dPCM. Abbiamo, quindi predisposto il testo coordinato del Dpcm 8/3/2020.

Limitazione spostamenti

Nella Circolare del Ministero dell’interno è ribadito che quanto stabilito in tema di spostamenti all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dPCM 8/3/2020 si applica, oltre a quelli da un comune ad un altro, anche per quelli all'interno di uno stesso comune, compresi gli spostamenti per il rientro presso la propria abitazione; le limitazioni sono finalizzate a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del Ministro dell'interno 8 marzo 2020.

Situazioni di necessità

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, la circolare specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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