TAR Veneto: Mancata iscrizione al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac

17/03/2020

Il Tar Veneto con la Sentenza 11 marzo 2020, n. 247 si pronuncia sulla mancata iscrizione al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac precisando che “come evidenziato anche nello stesso sito dell’ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata iscrizione rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare”.

Illegittimità dell'aggiudicazione

Il problema nasce dal fatto che la società seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione e gli altri atti lamentandone l’illegittimità per alcuni motivi tra i quali quello ella violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 263/2016.Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Eccesso di potere per inadeguata istruttoria. Con tale motivo, parte ricorrente evidenzia che una società mandante non è iscritta al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall’Anac e sostiene che ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara della società e con essa del raggruppamento di cui fa parte per aver violato l’art. 6 del D.M. 163/2006 relativo agli “Obblighi di comunicazione” a carico dell’operatore. Parte ricorrente deduce, infatti, che la disciplina di settore, con specifico riferimento ai servizi di ingegneria, ha previsto che sia onere dei concorrenti fornire alle Stazioni Appaltanti, per il tramite del Casellario, le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere tecnico-professionale, economico e finanziario per la partecipazione, e se quest’onere non viene soddisfatto la Stazione Appaltante non sarebbe messa in grado di svolgere le proprie funzioni di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto disposto dall’art. 81 del codice dei contratti pubblici; per cui il concorrente non iscritto al Casellario dovrebbe essere escluso dalla gara.

Mancata iscrizione nel Casellario

La mancanza di iscrizione nel Casellario non consentirebbe di verificare: se la concorrente soddisfa le condizioni previste dall’art. 2 del decreto (su direzione tecnica, organigramma e requisiti di qualità, riparto delle competenze tra le strutture dedicate al servizio, tenuto conto che la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice); di comprendere chi sia a rivestire il ruolo di direttore tecnico e se abbia le competenze; se i soggetti indicati nel gruppo di lavoro rivestano il ruolo di “dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”, ruolo indefettibile per poter essere inseriti nello staff dei progettisti individuati dal raggruppamento, per cui parte ricorrente contesta il possesso di tali requisiti.

In allegato la sentenza del Tar Veneto 11/03/2020, n. 247.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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