Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle
finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello
sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo e del Ministro della salute, Roberto
Speranza, ha approvato il decreto-legge
#CuraItalia che introduce “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
Qui di seguito il Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri n. 37 del 16 marzo 2020 mentre crediamo che il
testo ufficiale del decreto-legge #CuraItalia sarà
pubblicato nella Gazzetta di oggi; in questo momento pubblichiamo
un testo del decreto-legge #CuraItalia non
ufficiale costituito da 120 articoli suddivisi nei
seguenti 5 Titoli:
- Titolo I - Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale (artt. 1-17)
- Titolo II - Misure a sostegno del lavoro
(artt. 18-47)
- Titolo III - Misure a sostegno della liquidità
attraverso il sistema bancario (artt. 48-56)
- Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della
liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 57-68)
- Titolo V - Ulteriori disposizioni (artt.
69-120)
Quattro fronti e altre misure settoriali
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro
fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del
Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e
degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte
dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per
la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e
medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo
del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e
contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed
incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi
ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza
dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività
economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti
permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori
maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi,
sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi
e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti
gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie
non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a
distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui
4 fronti principali.
1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema
sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici
impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria
- vengono individuate le coperture per le 20.000
assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario
nazionale;
- il Fondo emergenze nazionali viene
incrementato complessivamente di 1,65
miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli
straordinari del personale sanitario viene
incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento dell’aumento dei posti letto
in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie
infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture
private devono mettere a disposizione il personale sanitario in
servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di
340 milioni);
- l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti
agevolati o contributi a fondo perduto alle
imprese produttrici di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la
requisizione da soggetti pubblici o
privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili
necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I
Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri
immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone
in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- la possibilità di incrementare il
personale medico e infermieristico militare con
una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i
servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo
determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene
incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto
Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza
epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a
64 milioni);
- la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo
personale, di trattenere in servizio il
personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti
per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie, per consentire l’esercizio
temporaneo sul territorio nazionale a chi ha
conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata
da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione
di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento
della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,
abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo
previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze
dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto
all’interno del corso di studi;
- l’introduzione di disposizioni in merito
all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte
a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e
strumentazioni sanitari;
- lo stanziamento di fondi per il pagamento degli
straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per
le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia
penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il
personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie
locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale;
- lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria
degli ambienti scolastici;
- l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli
ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in
ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti
del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in
via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche
private, avviene mediante affidamento diretto, senza
previa consultazione di due o più operatori economici, per importi
non superiori alle soglie già previste, a condizione che
l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che
nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza
- la cassa integrazione in deroga viene
estesa all’intero territorio nazionale, a
tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I
datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che
sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza
epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni
in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di
9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che
già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti
al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano
mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base
mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite
IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di
persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in
gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori
agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima
istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come
fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di
600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di sostegno per i magistrati onorari in
servizio: riconoscimento di un contributo economico
mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al
periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non
spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche
se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o
indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo
trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato
(per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel
DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione
del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire,
per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in
situazione di gravità accertata, del congedo parentale per
15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo.
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600
euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio
sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è
incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento
di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di
licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio
pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno
del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e
riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione
della costituzione di una nuova società interamente controllata dal
Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una
società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in
considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle
attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia
Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
- l’incremento della dotazione dei contratti di
sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva
del Paese;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca,
come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli
anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai
contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi
su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi
maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività
di pesca.
3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità
sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la
collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i
principali.
- una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e
medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di
credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei
prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione
dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso
al fondo stesso;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione
del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili,
immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal
sistema bancario;
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di
moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza
coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000
euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette
ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla
garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema
finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per
tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre
forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata
rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività
immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior
garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad
imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati
dall’epidemia;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per
sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o
filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore
anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5
milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a
incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a
banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento
di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a
lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori
individuali;
- estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese,
attraverso misure di semplificazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione
dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
- misure per l’incremento dell’indennità dei
collaboratori sportivi;
- la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione
integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del
sistema Paese;
- immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le
assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli
obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per
cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR);
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche,
da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire
l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate
dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di
ulteriori investimenti;
- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante
conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di
imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla
risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli,
musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto
al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di
pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno
dall’emissione;
- l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il
settore della cultura;
- l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni
Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di
richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli
interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto
esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento
congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che
obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità
- Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori
più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al
versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:
turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione
e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi
divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri
scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei
versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato
fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e
contributi di marzo);
- differimento scadenze – per gli operatori
economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i
versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16
marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per
professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non
superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle
fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di
cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter,
sospensione dell’invio nuove cartelle e
sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito
annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la
propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working)
viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in
proporzione ai giorni lavorati);
- l’introduzione di incentivi e contributi per la
sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese
vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e
di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di
un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione
di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli
enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19 – la deducibilità delle
donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L.
133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le
donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di
30.000 euro;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe
viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di
locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di
pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla
diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto
pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto
scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea
dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni
commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello
Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino
al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di
linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i
veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai
sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni
di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le
associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio
nazionale;
- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della
stampa.
Ulteriori misure
Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le
quali:
- nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza
in materia di giustizia civile, penale, amministrativa,
tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio
d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze
calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la
sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e
amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalità degli
Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del
COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la
previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per
sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali
risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la
possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e
che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative
di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota
libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente
all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota
capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti
locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze
alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli
indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato
d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e
delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi
in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei
documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la
previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del
servizio postale e dei destinatari degli invii postali,
per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii
raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi,
la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna
in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori
disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a
mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e
per il differimento del termine di adozione dei rendiconti
annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi
a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuità dell’attività formativa e a
sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca,
con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la
proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico
2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno
2020;
- contributi per le piattaforme per la didattica a
distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i
docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei
dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi
alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del
referendum confermativo della legge costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
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