Emergenza Coronavirus COVID-19: aggiornato il modello editabile per l'autodichiarazione allo spostamento

24/03/2020

Il Ministero dell’Interno, successivamente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 ha proceduto all’aggiornamento del modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) dello stesso DPCM in cui è preciato che  “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  assoluta  urgenza  ovvero  per  motivi  di  salute”.

Non applicabilità del divieto di spostamento

Si tratta di una novità che deve essere ben interpretata in quanto alcuni commentatori hano pensato che il periodo “salvo comprovate esigenze lavorative” si riferisce ai lavoratori che devono spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano.

Se così fosse si scoprirebbe che nel caso dei cantieri sarebbero vietati gli spostamenti al di fuori del luogo di domicilio, ma non è così perché sia nel DPCM 22/03/2020 che nell’Ordinanza del Ministro della salute 22/03/2020 nella citata frase c’è una virgola dopo le parole “si trovano” ed, anche, una sola virgola cambia il senso di tutta la frase perché, in queste condizioni il divieto di spostamento non è più applicabile, per uno sei seguenti tre casi:

  • per comprovate esigenze lavorative;
  • per motivi di assoluta urgenza;
  • per motivi di salute.

Via libera allo spostamento dei lavoratori pendolari

Via libera, quindi, allo spostamento al di fuori del comune in cui abitualmente si trovano per quei lavoratori che hanno il proprio posto di lavoro al di fuori dello stesso. Il rientro è consentito, dunque, soltanto nel caso in cui lo spostamento all'esterno del comune dove si abita è connesso ad uno o più dei motivi sopra elencati.

Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

Il nuovo modello editabile di autocertificazione

Ecco, quindi, il modello di autocertificazione aggiornato in cui oltre ai motivi dello spostamento, il luogo di inizio e la destinazione è necessario dichiarare:

  • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
  • di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo cheil fatto non costituisca più grave reato).

In allegato il nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata