Dopo la consueta anticipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19".
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.
19/2020
Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che
chiaramente comporterà una nuova modifica al modello di autodichiarazione allo
spostamento, si compone di 6 articoli:
- art. 1 - Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19
- art. 2 - Attuazione delle misure di
contenimento
- art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale
o infraregionale
- art. 4 - Sanzioni e controlli
- art. 5 - Disposizioni finali
- art. 6 - Entrata in vigore
Nuove misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19
In riferimento alle nuove misure previste per contenere la
diffusione del Coronavirus Covid-19, il D.L. n.
19/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede la
possibilità di potere deliberare misure restrittive di
durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020.
Il D.L. n. 19/2020 riordinando la materia dei provvedimenti
sin'ora adottati, prevede l'abrogazione:
Le misure restrittive
Nel dettaglio, il nuovo decreto legge rimanda la possibilità di
prevedere, sia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
che dei Presidenti delle Regioni, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio effettivamente presente, una o più tra
le seguenti misure nuove misure più restrittive
(molte già in vigore):
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze
lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di
salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al
territorio nazionale;
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
fuori del territorio italiano;
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena
perché risultate positive al virus;
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo, ricreativo e religioso;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi
luoghi di aggregazione;
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento
sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale,
salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre,
centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di
svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi
luoghi;
- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al
pubblico;
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità
statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o
la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico
locale;
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le
università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e
le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi
corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità
del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia
all’estero;
- limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o
chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero
o gratuito a tali istituti e luoghi;
- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività
indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali
prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro
agile;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di
lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve
l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini
fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali
risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità
di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici
incarichi;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita
al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità
da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio;
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche
funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione
dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura
di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di
quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessità;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/ PS); cc) limitazione
dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni;
- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione
mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al
rischio epidemiologico;
- predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
- previsione che le attività consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
- eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
Ridotti i poteri dei Sindaci
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in
contrasto con le misure statali.
Apertura "coatta" per le attività non oggetto di
sospensione
Per far fronte alle notizie degli ultimi giorni che hanno visto
alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività,
il nuovo decreto legge prevede che, per tutta la durata dello stato
di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo
svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia
assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la
pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere
sentito, senza formalità, le parti sociali
interessate.
Nuove Sanzioni
Cambia anche il sistema sanzionatorio che prevede una sanzione
amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice
penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono
aumentate fino a un terzo.
Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è
applicata nella misura massima.
In allegato il testo del Decreto Legge n. 19/2020
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata