Nel caso in cui sia stata già redatta una prima perizia di variante
per una delle motivazioni dettagliatamente descritte all'articolo
25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM
19/04/2000, n. 145) e quindi con variazione del lavori fino alla
concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, è
possibile disporre una seconda perizia di variante a condizione che
la stessa sia predisposta sempre nei limiti previsti dal citato
articolo 25 della legge n. 109/1994.
In atre parole nella fattispecie, in linea teorica potrebbe
dedursi, dopo l'approvazione della prima perizia, la preclusione ad
approvare ulteriori perizie, allorché l'amministrazione abbia
esercitato lo ius variandi, ottenendo dall'appaltatore
l'esecuzione di maggiori lavori, entro il limite del quinto
dell`importo contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni del
contratto principale.
Ma tale deduzione sarebbe errata poiché la disciplina di cui al
citato articolo 10 del capitolato generale d'appalto è riferita
esclusivamente i limiti dello ius variandi del committente e
nulla ha a che vedere con la cumulabilità di più varianti, la cui
esigenza si manifesti in momenti successivi e per motivazioni
diverse.
A titolo esemplificativo è possibile che ad una prima perizia di
variante e suppletiva redatta, ad esempio, ai sensi dell'articolo
25, comma 1, lettera a) “per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari” nei limiti del quinto
dell'importo dell'appalto e quindi con gli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario è possibile fare seguire una
seconda perizia di variante redatta per motivazioni diverse
e comunque rientranti tra quelle di cui all'articolo 25 della legge
n. 109/1994.
Se in questa seconda perizia vengono rispettati i limiti previsti
dal citato articolo 10, comma 2 dl Capitolato generale d'appalto
(riferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del DM 145/2000,
all'importo del nuovo contratto di cui alla prima variante)
l'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori sempre con gli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario mentre per i
lavori eccedenti il limite previsto al citato articolo 10 l'impresa
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori ed a quali condizioni.
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