31/03/2020
Nel 2020 è entrato nel panorama italiano delle detrazioni fiscali il bonus facciate che prevede una detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterna degli edifici.
Nonostante la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida al Bonus Facciate e della la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)”, continuano ad essere molte le domande che arrivano alla Posta di LavoriPubblici.it.
La nuova domanda la pone Rocco che chiede: "Il mio quesito riguarda l'interpretazione dei decreti ministeriali DM 26/01/2010 e 26/06/2015. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciate interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è OBBLIGATORIO il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza previsti dal DM 11/03/2008? Qualora non sussistesse tale obbligatorietà il condominio può procedere al rifacimento delle facciate, senza rientrare nei limiti di trasmittanza, ed avere diritto al recupero fiscale del 50% del costo della ristrutturazione?"
Per rispondere alla domanda abbiamo interpellato l'Ing. Daniele Neri, Partner Chetoni Ietto Ingegneria che ha fornito una risposta chiara.
Il quadro normativo in materia di contenimento dei consumi energetici è abbastanza variegato e complesso. Per fare chiarezza, la principale normativa di riferimento è la seguente:
DLgs 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
DM 26/01/2010, Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DM 26/06/2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Per rispondere alla tua domanda è fondamentale inquadrare la tipologia di intervento nel quale ricade il rifacimento delle facciate per una superficie di oltre il 10% di quella disperdente lorda complessiva dell'edificio.
L’art. 2, comma 1, lettera l-vicies ter del Dlgs 192/05, recita:
l-viciens ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater);]
la lettera l-vicies quater, recita:
vicient quater) “ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
A maggior esemplificazione di quanto affermato, i punti 1.4.2 e 1.4.3 dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi recitano:
1.4.2 Riqualificazioni energetiche 1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
1.4.3 Deroghe 1
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Pertanto un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva viene classificato come “riqualificazione energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una superficie inferiore o soltanto la nuova tinteggiatura delle facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo di applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve pertanto rispettare alcun limite di trasmittanza (rientrando comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus facciate).
Una volta individuata la tipologia di intervento è necessario individuare quale sono i requisiti di legge da rispettare. A questo scopo ci viene in aiuto il punto 5.2 dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, che recita:
5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull’involucro
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1 [interventi di riqualificazione energetica], si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B. […]
Per completezza si riporta la Tabella 1 APPENDICE B (Allegato 1, Capitolo 4) del decreto requisiti minimi:
Tabella 1 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione
U (W/m2K) | ||
Zona climatica | 2015 | 2021 |
A e B | 0,45 | 0,40 |
C | 0,40 | 0,36 |
D | 0,36 | 0,32 |
E | 0,30 | 0,28 |
F | 0,28 | 0,26 |
Riassumendo, per un intervento sulle facciate che preveda il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva, rientrando nella fattispecie della “riqualificazione energetica”, è necessario rispettare i limiti delle trasmittanze per le strutture verticali opache stabilite dalla Tabella 1 - Appendice B e pertanto sarà quasi sicuramente necessario realizzare un cappotto termico.
Per quanto riguarda invece la questione delle detrazioni fiscali, la questione è affrontata in modo non corretto. Mi spiego meglio: nel caso in oggetto la norma prevede il rispetto di alcuni parametri quindi, indipendentemente dalle scelte fiscali della committenza, il professionista è obbligato a rispettare le disposizione di legge e quindi il rispetto dei valori limite delle trasmittanze, altrimenti assevererebbe un intervento non conforme.
In conclusione, il rifacimento degli intonaci per una superficie superiore al 10% della disperdente complessiva comporta il rispetto dei limiti di trasmittanza (quindi, presumibilmente, la realizzazione di un cappotto) e permette di accedere al bonus facciate e alle detrazioni del 90%.
Ringraziamo l'Ing. Daniele Neri, Partner Chetoni Ietto Ingegneria, per il prezioso contributo.