Emergenza Coronavirus e Bonus 600 euro: chi ne ha diritto e chi no

31/03/2020

Dopo la firma sul decreto che ha previsto un'indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eliminando così la sperequazione con gli iscritti alla Gestione Separata Inps, è partita l'analisi per comprendere chi potrà ricevere questo bonus e chi invece non potrà accedervi.

Sull'argomento, l’Ufficio Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha pubblicato la Circolare n. 1426 del 29 marzo 2020 recante "COVID-19. Decreto ministeriale “bonus” ai professionisti ordinistici ex-art. 44 decreto-legge n. 18/2020. Circolare pubblica" che fornisce una disamina dei contenuti del decreto di prossima pubblicazione, facendo particolare riferimento alla categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma i cui contenuti sono estensibili a tutte le categorie professionali.

La Circolare pone l'accento su due questioni che necessiterebbero di maggiori chiarimenti da parte del Ministero del lavoro:

  • il caso di un professionista che si sia iscritto alla rispettiva Cassa nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2019 e perciò non disponga di alcun reddito “professionale” di riferimento per il 2018 (il Decreto non chiarisce se egli possa richiedere il “bonus”);
  • il caso di un professionista che si sia iscritto alla Cassa di previdenza nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020; egli può sempre dimostrare il proprio “reddito complessivo” dell’anno 2018 ma, diversamente dal caso precedente, non può dimostrare la differenza del reddito professionale del primo trimestre 2019 con il primo trimestre 2020.

Nel primo caso, secondo gli Agrotecnici dovrebbe essere consentito al di richiedere il “bonus”, in quanto egli è comunque in grado di documentare il proprio “reddito complessivo” 2018 ed altresì la differenza di reddito professionale fra il primo trimestre 2019 ed il primo trimestre 2020. Nel secondo caso, il professionista dovrebbe poter accedere al “bonus”, perché l’impossibilità di confrontare il reddito dei primi trimestri 2019 e 2020 non dipende dalla sua volontà e, soprattutto, perché potrebbe comunque aver subito la limitazione alla sua attività in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

Regolarità contributiva

In riferimento alla necessità di essere in regola con la propria posizione contributiva, gli Agrotecnici rilevano che questa potrebbe essere confermata entro il 31 marzo 2020 semplicemente presentando una domanda di rateizzazione del debito alla propria Cassa professionale di riferimento, rientrando così negli elenchi dei soggetti che possono richiedere il “bonus”.

Le condizioni per accedere al bonus di 600 euro

La circolare degli Agrotecnici ricorda le condizioni di accesso al bonus:

  • avere percepito, nel 2018, un “reddito complessivo” (al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti e soggetti alla cd “cedolare secca”) non superiore a 35.000 € ed aver visto la propria attività “limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • avere percepito, nel 2018, un “reddito complessivo” (al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti e soggetti alla cd “cedolare secca”) compreso fra 35.000 € e 50.000 € ed avere “cessato o ridotto la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La circostanza che il Decreto parli espressamente di “reddito complessivo” induce a ritenere (in attesa di eventuali chiarimenti del Ministero del Lavoro) che il contributo sia richiedibile anche da chi, oltre all’attività libero professionale abbia altre attività.

Limitazione dell'attività

In riferimento alla condizione di "attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" prevista per i redditi non superiori a 35.000 euro, gli Agrotecnici chiariscono che non si riferisce (solo) a quelli del blocco dell’attività (che per i professionisti non è stata bloccata) ma debba intendersi in senso lato, cioè a dire riferita a tutte le “limitazioni”, direttamente od indirettamente subite, nello svolgimento dell’attività professionale.

Ricordiamo che il nuovo decreto definisce cessazione dell’attività la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

"Ad esempio - riportano gli agrotecnici - seppure sia sempre stata consentita l’attività dei professionisti, se la maggior parte delle aziende presso cui il professionista prestava la sua attività sono state chiuse a seguito dei provvedimenti relativi al contenimento dell’epidemia, con la conseguente perdita degli incarichi professionali, ad avviso dello scrivente, la condizione del danno subito dovrebbe ritenersi integrata. Si ritiene che dovrebbe essere lasciato al professionista l’onere di attestare questa condizione, tramite autocertificazione".

Cessazione o riduzione dell'attività

Per quanto concerne, invece, la condizione prevista per i redditi tra 35.000 e 50.000 euro di aver “cessato o ridotto la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, gli Agrotecnici chiariscono che "il reddito deve essere individuato secondo il “principio di cassa” (che è quello utilizzato dai professionisti), e precisamente come differenza fra i ricavi percepiti e le spese sostenute. Per “primo trimestre 2020” si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e pertanto, nel conto delle spese e degli incassi professionali entrano anche quelli che saranno effettuati/ricevuti il 30 ed il 31 marzo (cioè oggi e domani). Anche in questo caso la circostanza dovrebbe poter essere provata dal professionista con una autocertificazione".

Ricordiamo che il decreto definisce la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

I problemi ancora aperti

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, pur considerando il Decreto un buon passo avanti nella difesa dei professionisti, evidenzia alcune criticità tra le quali:

A. Non è normato il caso di un professionista che si sia iscritto alla rispettiva Cassa nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2019. Costui non dispone di alcun reddito “professionale” di riferimento per il 2018. Il Decreto non dice se può richiedere il “bonus”.

  • A parere del Collegio Nazionale dovrebbe essere consentito al professionista ricadente nella descritta condizione di richiedere il “bonus”, in quanto egli è comunque in grado di documentare il proprio “reddito complessivo” 2018 ed altresì la differenza di reddito professionale fra il primo trimestre 2019 ed il primo trimestre 2020. Vedremo i chiarimenti ministeriali.

B. Più complesso ancora il caso di un professionista che si sia iscritto alla Cassa di previdenza nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. In questo caso egli può sempre dimostrare il proprio “reddito complessivo” dell’anno 2018 ma, diversamente dal caso precedente, non può dimostrare la differenza del reddito professionale del primo trimestre 2019 con il primo trimestre 2020.

  • A parere del Collegio Nazionale anche questo professionista dovrebbe poter accedere al “bonus”, perché l’impossibilità di confrontare il reddito dei primi trimestri 2019 e 2020 non dipende dalla sua volontà e, soprattutto, perché potrebbe comunque aver subito la limitazione alla sua attività in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Anche in questo caso sembrano opportuni chiarimenti ministeriali.

In allegato la circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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