La nuova Legge di Bilancio ha confermato fino al 31 dicembre
2020 le detrazioni fiscali previste per la riqualificazione
energetica degli edifici (ecobonus) tra le quali
figura quella per la sostituzione degli infissi (bonus
infissi 2020).
Ricordiamo che il bonus fiscale è previsto in caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m2k), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio
2010.
Bonus infissi 2020: il vademecum Enea aggiornato
Al fine di definirne la portata alla luce delle recenti
modifiche normative, l'Enea ha aggiornato il
vademecum "Serramenti e infissi"
che fornisce le seguenti informazioni:
- Chi può accedere?
- Per quali edifici?
- Entità del beneficio
- Requisiti tecnici dell’intervento
- Spese ammissibili
- Documentazione necessaria
- da trasmettere all'Enea
- da conservare
Bonus infissi 2020: chi può accedere
Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i
contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti
l’edificio.
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della
detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
Bonus infissi 2020: per quali edifici
Per poter fruire della detrazione fiscale non serve solo
sostituire gli infissi ma è anche necessario che alla
data di inizio lavori gli edifici siano:
- esistenti, ossia accatastati o con richiesta
di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi;
- dotati di impianto termico, che risponda alla
definizione prevista al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del
D.Lgs. n. 192/05 vigente, per cui: "Impianto termico è un impianto
tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria,indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Bonus infissi 2020: l'entità del beneficio
Aliquota di detrazione:
- 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020
nel caso delle singole unità immobiliari;
- 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020
nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli
edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità
immobiliare.
Bonus infissi 2020: i requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi
già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume
riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere
inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del
D.M. del 26 gennaio 2010.
Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali
e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza
energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Bonus infissi 2020: le spese ammissibili
- Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei
componenti vetrati.
- Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili,
cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi
accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a
quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella
valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche
l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il
valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore
limite di cui ai requisiti tecnici.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione
tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica
- A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc.).
Bonus infissi 2020: la documentazione necessaria da
trasmettere all'Enea
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data
di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE
attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono
terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
La “scheda descrittiva”
- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente
definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto
beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi
che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve
essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto,
geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Bonus infissi 2020: la documentazione da
conservare
DI TIPO “TECNICO”:
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”,
riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal
soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico
abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli
articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni
attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra
e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi
infissi installati e di quelli sostituiti.
Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari,
l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del
fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti;
Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento,
che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando
l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere
riportato:
- all’interno della certificazione del produttore in una zona a
campo libero;
- in un’autocertificazione del produttore;
- nell’asseverazione;
- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative
dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale
documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità
immobiliare.
DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori
nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione
relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con
bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali
dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi
l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi
della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con
indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data
della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del
soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID
che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento
è stata trasmessa.
A cura di Redazione
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