Coronavirus COVID-19: Credito d’imposta per le locazioni applicabile soltanto ai canoni pagati

05/04/2020

Torniamo sul credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 locati da soggetti esercenti attività d’impresa e ci riferiamo nel dettaglio all’articolo 65 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 cosiddetto “#CuraItalia”.

Circolare Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020, n. 8

Sul citato credito d’imposta è intervenuta la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020, n. 8/E relativa a Risposte ai quesiti, appunto, sul D.L. n. 18/2020; al paragrafo 3 della circolare vengono date risponde ad alcuni questiti relativi credito d’imposta per botteghe e negozi.

Quesito posto

Il testo del quesito posto è il seguente: L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe che lo stesso sia dovuto in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del canone; peraltro, la relazione tecnica del D.L. stesso ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Viene chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del D.L. matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

E questa è la risposta “L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.

Articolo 65 e novità contenuta nella Circolare

Sempre nello stesso articolo 65 è precisato che è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, può essere applicato soltanto a quelle attività che sono state, effettivamente, chiuse per decreto (per esclusione, si tratta di quelle non inserite negli allegati 1 e 2 al DPCM 11/03/2020) ma, alla luce di quanto affermato nella circolare dell’Agenzia delle entrate, la novità consiste nel fatto che il pagamento del canone di locazione di cui si chiede il credito d’imposta, deve essere effettuato antecedentemente alla richiesta del credito d’imposta.

Art. 65 e relazione illustrativa al D.L.

In verità nell’articolo 65 non vi è nessuna precisazione sul fatto che il pagamento del canone deve essere effettuato antecedentemente alla richiesta del rimborso del 60% ma leggendo con attenzione la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge n. 18/2020 relativamente all’articolo 65 si legge quanto segue “La disposizione in esame stabilisce l’introduzione di un credito d’imposta, a favore di soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l’attività”.

Agenzia delle entrate e relazione illustrativa

L’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare, ha preferito riferirsi oltre che alla legge anche alla relazione di accompagnammento della stessa ed ha, di fatto, interpetato la legge in maniera non estensiva vincolando l’applicazione del credito d’imposta al preliminare pagamento del canone di locazione per il quale viene richiesto, appunto, il 60% come credito d’imposta.

Modifiche al D.L. in sede di conversione in legge

Sarebbe opportuno che, nei vari passaggi parlamentari per la convesione del decreto-legge in legge, questo aspetto venga chiarito magari modificando il comma 1 del citato articolo 65 chiarendo l’aspetto del pagamento. Il testo del citato comma 1 potrebbe essere modificato in uno dei due seguenti.

Nel caso in cui si voglia vincolare il credito al pagamento del canone relativo al mese di marzo 2020, sarebbe opportuno modificare il testo nella seguente maniera: “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che detengono in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione corrisposto per il mese di marzo 2020”.

Nel caso in cui non si voglia vincolare il credito d’imposta al pagamento del canone del mese di marzo 2020, sarebbe opportuno modificare il testo nella seguente maniera: “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che detengono in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone relativo al mese di marzo 2020, così come esposto nel contratto di locazione”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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