Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 – Edizione straordinaria dell’8
aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23 recante “Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”.
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Il decreto legge, in vigore già da oggi, è costituito da 44
articoli suddivisi nei seguenti Capi:
- Capo I - Misure di accesso al credito per le
imprese (artt. 1-3)
- Capo II - Misure urgenti per garantire la
continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (artt.
4-14)
- Capo III - Disposizioni urgenti in materia di
sìesercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
(artt. 15-17)
- Capo IV - Misure fiscali e contabili (artt.
18-35)
- Capo V - Disposizioni in materia di termini
processuali e procedimentali (artt. 36-37)
- Capo VI - Disposizioni in materia di salute e
di lavoro (artt. 38-44).
Il decreto-legge interviene in sostegno alle imprese in
difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità,
all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli
investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per
un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la
società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in
favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto
qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90%
dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa,
ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali
l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte
dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la
necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad
attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un
fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura
pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è
prevista una procedura semplificata per l’accesso alla
garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000
dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per
le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del
fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale
sostenuto dall’azienda;
- per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite
Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia
rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che
le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito
rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le
p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità
di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e
i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la
sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media
impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e
professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei
settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la
spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure
burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione,
per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale.
L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al
quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono
assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il
restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200
miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente
richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico
per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la
capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle
aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare
la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con
particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in
equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità
aziendale. Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri
di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente
dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione
o perdita del capitale sociale.
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società
se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento
dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la
società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via
ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e
che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre
procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà
l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo
delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo
emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso
proporre le azioni revocatorie).
3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia
finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto
di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica:
- anticipano, con effetto immediato – e nelle more
dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento
dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power
ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n.
452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione
le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori
finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e
tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la
salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni
sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale,
la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le
nanotecnologie e le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il
procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi
di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il
campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad
operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva
autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo
di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di
operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio,
riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10%
da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se
superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli
obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per
consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie
rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche
il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le
società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti
fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In
particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva,
ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a
quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di
fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e
di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che
hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del
fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato
dei 50 milioni;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di
rateizzazione in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro
autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle
scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il
20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione
Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di
sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche
all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine
e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato,
tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando
al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento
diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci
non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione
all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede, infine:
- lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine
concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché
la sospensione del decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini
preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della
loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i
termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa
durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie;
- l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso,
dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica
sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il
Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze
di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto
del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per
l’anno 2020.
In allegato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
A cura di Redazione
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