Con lo
schema di disegno di legge della Finanziaria 2008, e
precisamente con l’articolo 114 dello stesso recante
“
Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società
pubbliche” vengono soppressi gli arbitrati e viene, quindi
cancellato un istituto previsto non soltanto all’articolo 241 del
Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle
due direttive CEE 2004/17 e 2004/18.
Dalla sua emanazione, il codice dei contratti continua a perdere
pezzi, ma la nuova disposizione che, di fatto, rende inutilizzabile
il citato articolo 241 del Codice dei contratti è stata voluta
fortemente dal Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di
Pietro che era già intervenuto sull’argomento degli arbitrati
nel secondo decreto correttivo con la modifica al citato articolo
241 del Codice dei contratti, relativo all’arbitrato e,
precisamente al comma 12 dello stesso articolo 241, viene precisato
che l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si
interpreta come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati
sulle opere pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al
D.M. n. 398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle
degli avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24
della decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n.
248/2006.
D’altra parte le
prime avvisaglie della cancellazione
dell’istituto dell’arbitrato si erano avute quando nello scorso
mese di luglio il
CIPE aveva approvato i contratti di
programma per il 2007-2011 con l'Anas e con Rfi con la novità che
nei contratti stessi che legano il Ministero alle due società di
gestione strade e ferrovie era stato introdotto un comma con cui
Anas e Rfi si impegnavano a non prevedere la clausola arbitrale nei
propri contratti.
In quell’occasione il Ministro Antonio Di Pietro aveva, già,
affermato che dopo Anas e Rfi (le due principali stazione
appaltanti italiane) l'
obiettivo era quello di eliminare del
tutto la possibilità di ricorrere agli arbitrati negli appalti
pubblici, e sempre Di Pietro aveva ipotizzato una possibile
norma che doveva vietare alle P.A. l'introduzione nei Contratti
d'appalto il ricorso all'arbitrato.
E tale norma appare, oggi nella Finanziaria 2008 in corso di
approvazione.
Il testo del citato articolo 114 della Finanziara 2008, non ancora
pprovata, è il seguente:
“Art. 114 -
Disposizioni in materia di arbitrato per le
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società
pubbliche
1. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
65, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti
aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente
ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole
compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono
nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi
procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società
interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche
amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici
economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate
da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e
servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata
in vigore del presente articolo e per le cui controversie i
relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data
del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi
1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia
prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti;
dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la
giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente
costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e
le relative spese restano integralmente compensate tra le
parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia,
provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi
conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al
Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.”
Con la cancellazione dell’istituto dell’arbitrato, le imprese non
potranno più utilizzare questo strumento per recuperare eventuali
ribassi offerti e saranno costrette a ponderare più correttamente
le offerte effettuate.
Nella definizione delle controversie, quindi, a parte l’il giudizio
ordinario, l’unico strumento praticabile è quello dell’accordo
bonario di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109/1994
riproposto all’articolo 240 del codice dei contratti.
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