Nell'interpello del ministero del lavoro n. 26/2007 si precisa che
le agenzie di somministrazione, se vogliono liberarsi dalla
corresponsabilità con l'utilizzatore sul divieto di utilizzare
lavoratori nelle aziende non in regola con il documento di
valutazione dei rischi, deve necessariamente visionare il documento
elaborato dalla ditta o farsi rilasciare una dichiarazione di
responsabilità da parte dell'utilizzatore stesso.
Quando, con il Dlgs n. 276/2003, si è ultimata la riforma del
lavoro interinale, si è disciplinato il contratto di
somministrazione, ovvero quel contratto che viene stipulato tra
l'agenzia di somministrazione (la vecchia agenzia per il lavoro) e
l'utilizzatore (quella ditta che utilizzerà i dipendenti
dell'agenzia di somministrazione), e si è stabilito pure che le
imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi non
possono stipulare contratti di somministrazione.
La violazione di questa norma prevede una sanzione amministrativa
che va da 250 a 1250 euro a carico sia dell'impresa che
dell'agenzia di somministrazione.
La Confiterim (Confederazione delle agenzie che forniscono lavoro
temporaneo) ha chiesto al ministero quale può essere la strada per
garantire, a questo punto, l'agenzia di somministrazione che si
vedrebbe coinvolta in una violazione a lei non imputabile.
Il ministero, di contro, adducendo il fatto che, in ogni caso, il
contratto viene stipulato tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore, precisa che è l'agenzia che, per potersi sgravare
da questo rischio, deve richiedere le proprie garanzie.
Il ministero ha, quindi, indicato le due strade da poter
percorrere: per le industrie fino a 10 lavoratori o a conduzione
familiare, per le quali basta un'autocertificazione che abbiano
predisposto il documento di valutazione dei rischi, l'agenzia può
richiedere una dichiarazione di responsabilità all'impresa
utilizzatrice; per tutte le altre imprese, per le quali deve
essere, invece, redatto un documento vero e proprio con la
valutazione dei rischi e le misure di sicurezza adottate, sarà cura
dell'agenzia di somministrazione verificare materialmente che il
documento sia stato predisposto.
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