21/04/2020
A distanza di un mese e mezzo dal lockdown che ha chiuso gran parte delle attività commerciali e produttive all'interno di una bolla spazio temporale, gli ultimi numeri diffusi dal Dipartimento di Protezione Civile relativi all'andamento del contagio parlano di un netto miglioramento che dovrà necessariamente portare ad una progressiva riapertura.
Forti arrivano già le richieste delle associazioni di categoria che, per quanto riguarda i cantieri edili, hanno espressamente affermato di essere pronte alla riapertura in sicurezza. Sicurezza dei cantieri edili che non potrà prescindere dalle indicazioni fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020.
Già alcune Regioni hanno previsto delle disposizioni per riaprire i piccoli cantieri edili in deroga a quanto previsto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e più ci avvicineremo alla data del 3 maggio 2020 più saranno quelle che cominceranno a riaprire con la conseguenza che non si potranno più seguire le raccomandazioni previste dal Protocollo del MIT (lavoro agile, sospensione lavorazioni, etc...) e si dovrà cominciare a lavorare su protocolli di sicurezza anti-contagio e ad integrazioni ai piani di sicurezza e la relativa stima dei costi da parte delle imprese e del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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La prima cosa su cui fare attenzione per la riapertura del cantieri riguarda la corretta informazione delle corrette modalità di comportamento. Come previsto dal protocollo del 19 marzo 2020, le informazioni dovranno contenere i seguenti obblighi:
COVID-19
- Il Nuovo POS per l'impresa |
Uno degli aspetti più complessi e su cui si dovrà fare molta attenzione riguarda l'accesso in cantiere da parte dei fornitori. Per loro, infatti, dovranno adeguatamente individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Per loro, il protocollo del MIT prevede alcuni accorgimenti:
Il datore di lavoro:
La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). Per questo è consigliato un verbale firmato da tutti i soggetti.
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Il datore di lavoro deve:
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
COVID-19 La riapertura dei cantieri e le procedure del
direttore dei lavori |
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.