Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria n. 7 del 13 settembre
2007 ha respinto, definitivamente, l’appello di un’impresa, avverso
la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della
regione siciliana che aveva ritenuto legittimo il divieto opposto
da un comune all’istanza di accesso alle relazioni riservate
presentate dal direttore dei lavori e dal collaudatore.
L'Adunanza Plenaria ritiene che la soluzione da preferire,
anche alla luce delle disposizioni che, nel tempo, hanno
disciplinato l'accordo bonario fra committente e appaltatore, nel
quale si inserisce l'acquisizione delle anzidette relazioni
sia
quella della non ostensibilità delle relazioni.
Con la sentenza del Consiglio di Stato è stata, quindi, confermata
la decizione del Tar Sicilia, in quanto è stato chiarito che il
diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge n. 241/1990, trova espresso limite nelle
eccezioni previste dall’ordinamento ed in questi casi
l’Amministrazione può negare l’accesso agli atti per tutelare i
propri interessi du fronte al privato che intenda venire a
conoscenza di documenti che riguardano esclusivamente la sfera
delle libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla
convenienza delle sclete da adottare; tale limite è stato
individuato dal Consiglio di Stato nella disposizione di cui
all’articolo 13 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).
La non ostensibilità delle relazioni era stata, precedentemente,
manifestata dalla V Sezione (Cons. Stato V, 26 aprile 2005, n.
1916) anche dopo l'eliminazione del termine “riservato” dall'art.
31 bis della legge n. 109/1994 operato dalla legge n. 166/2002, che
ha definito tale circostanza "insignificante" … "sia perché è ben
chiaro a quali documenti si riferisce l'articolo 10 del regolamento
(DPR n. 554/1999), sia perché il collaudo delle opere pubbliche è
ancora disciplinato dall'articolo 100 del regio decreto 25 maggio
1895 n. 350, che definisce "segreta" la relazione del
collaudatore.
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