Emergenza COVID-19: Dal MIT le linee guida nel settore dei trasporti e della logistica

28/04/2020

A meno di 24 ore dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 in cui l’allegato 8 contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, il Ministero delle imfrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, ieri, le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” unitamente ad una scheda che riassume le linee guida per lemodalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico.

Si tratta, in pratica di linee guida, predisposte nel rispetto del già citato protocollo contenuto nell’allegato 8 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; nelle linee guida vengono trattati:

  • il trasporto aereo;
  • il settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse;
  • il settore ferroviario;
  • i servizi di trasporto non di linea,

e per tutti i tipi di trasporto le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico possono essere così riassunte:

  • accessi contingentati alle stazioni, aeroporti e porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto;
  • predisposizione di piani operativi per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all’interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggerie di attesa delmezzodi trasporto;
  • trasporto aereo: mascherina obbligatoria per i passeggeri;
  • TPL,  trasporto  ferroviario,  trasporto  non  di  linea,  trasporto  marittimo  e  portuale: mascherina obbligatoria per  i  passeggeri, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
  • obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei mezzi di trasporti, nelle stazioni, aeroporti e porti e in tutti i luoghi di transito e sosta dei passeggeri;
  • sistematica sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro  utilizzati  da  viaggiatori  e/o  lavoratori  secondo  le  modalità  definite  del  Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • installazione di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza;
  • incentivare la  vendita  di  biglietti  con  sistemi  telematici.  Diversamente, dovrà  essere effettuata in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove questo  non  fosse  possibile,  i  passeggeri  dovranno  necessariamente  fornirsi  di  apposite protezioni individuali (es. mascherine);
  • predisposizione di punti vendita, anche mediante distributori, di dispositivi di sicurezza nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti;
  • previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5°C;
  • adozione  di sistemi  di informazione e divulgazione per  il correttouso  dei  dispositivi  di protezione individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell’utenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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