Cessione credito imposta ecobonus e sisma bonus: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali

11/05/2020

È possibile cedere il credito di imposta maturato per le spese di riqualificazione energetica (ecobonus) o miglioramento sismico (Sismabonus), anche parzialmente, in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili?

È possibile cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente?

Ecobonus e Sismabonus: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 126 del'8 maggio 2020 recante "Articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Cessione del credito d'imposta ecobonus e sisma bonus".

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Dopo una ricostruzione della normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che:

  • è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili;
  • è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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