Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Governo ha varato in via
definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto “Codice
ambientale”.
Il provvedimento consta di 316 articoli e 45 allegati ed interviene
nei settori chiave dei rifiuti e delle bonifiche, dell'acqua, della
difesa del suolo, dell'inquinamento atmosferico, del danno
ambientale.
Il decreto legislativo è stato predisposto dal Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio con il concerto di otto
dicasteri. Per il ministro Matteoli il Codice è “un provvedimento
di grande razionalità che riconduce tutte le norme ambientali a
procedimenti semplici, eliminando, così, i punti di possibile
ricatto da parte delle burocrazie”.
Per quanto concerne i ririuti e le bonifiche vengono confermati
sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito
inquinato”, vengono ridefinite, in conformità con la normativa Ue,
le priorità nella gestione dei rifiuti e viene istituita
un'Authority per acque e rifiuti.
Per quanto concerne la difesa del suolo e la tutela delle avque,
viene recepita la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque,
prevedendo l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali. Per la
tutela dell'aria, vengono riordinate e coordinate le misure di
prevenzione dell'iquinamento dell'aria.
In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) , Valutazione
ambientale strategica (VAS) e Prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC) vengono recepite quattro direttive
europee.
All'interno del decreto legislativo segnaliamo, tra l'altro,
che:
- nella gestione rifiuti i materiali derivanti da opere di
manutenzione idrica fluviale non sono considerati tali: questo
materiale è stato equiparato a quello derivante dall'attività
estrattiva;
- il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso ma con
l'obbligo di smaltimento trimestrale;
- per il trasporto di rifiuti non pericolosi in proprio
viene definita una categoria speciale dell'Albo delle imprese;
- per le rocce e le terre da scavo si è proceduto ad un
riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il
rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale
scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere
stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa
sui rifiuti
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