11/05/2020
Tra le misure contenute nel Decreto Rilancio 2020 a sostegno delle imprese e dell’economia vi sono quelle contenute all'articolo 28 per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” attraverso un contributo a fondo perduto.
Come previsto dal Decreto Rilancio 2020 il contributo a fondo perduto sarà concesso direttamente dall'Agenzia delle Entrate che si occuperà anche delle l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
L'art. 28 del Decreto Rilancio 2020 prevede un contributo a fondo perduto per:
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto:
Il contributo spetta Il esclusivamente ai soggetti con:
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio 2020.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall'1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti. Il contributo è erogato solo per un importo:
e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari dovranno presentare telematicamente un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti, la quale provvede al relativo riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione massiva dei controlli. Qualora dai riscontri taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
In allegato la bozza provvisoria all'11 maggio 2020 del Decreto Rilancio 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it