Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007 n. 229 è stato
pubblicato il
Decreto Legge 1 ottobre 2007 n.159, recante
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l`equità sociale”, in vigore dal 3 ottobre 2007, che è
compreso nella Manovra 2008 insieme al Disegno di Legge finanziaria
2008 (1817 A/S).
Il provvedimento è ora all’esame della 5ª Commissione permanente
(Bilancio) del Senato, in sede referente, per la successiva
conversione (1819 A/S).
Tra le disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni,
contenute nel citato Decreto Legge, si segnala l’art. 19, che
stabilisce, tra l’altro, che la sospensione dei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro,
prevista nell’ipotesi di morosità del beneficiario rispetto al
pagamento di cartelle esattoriali a lui notificate, entrerà in
vigore solo a decorrere dall’emanazione del Regolamento
attuativo.
Come noto, infatti, in base allart. 48-bis del D.P.R. 602/1973, le
Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di
un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare
se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e,
contestualmente, segnala tale circostanza al competente agente
della riscossione, ai fini dell’avvio dell’attività di recupero
delle somme iscritte a ruolo.
Le modalità attuative della disposizione, in base al comma 2 del
citato art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, sono normativamente
rinviate ad un emanando Regolamento del Ministro dell’Economia e
Finanze.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, da principio, con la
Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 28/2007,
superando il dettato normativo, ha anticipato la piena efficacia
della disposizione.
Successivamente, con la C.M. n. 29/2007, è stato ulteriormente
specificato che la verifica della posizione del contribuente
dovesse essere effettuata, in via prioritaria, tramite
l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa
dall’interessato.
Il D.L. n. 159/2007, chiarendo in modo definitivo l’operatività
della disposizione in questione, ha previsto che:
- la norma sulla sospensione dei pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni si applichi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Regolamento attuativo.
A tal proposito, si ritiene che l’art.19 del citato D.L. 159/2007
superi gli orientamenti ministeriali secondo i quali le
disposizioni sulla sospensione dei pagamenti delle P.A. fossero già
pienamente efficaci, anche in assenza dell’emanazione del
Regolamento attuativo;
- abbia natura interpretativa dell’originaria formulazione
dell’art. 48-bis, ribadendo l’intento a suo tempo manifestato di
rinviare la definizione delle modalità operative della disciplina
ad un apposito Regolamento;
- sia abrogata la disposizione secondo la quale anche
le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute
al controllo della morosità del beneficiario, prima di effettuare
pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro;
- l’importo di 10.000 euro, oltre il quale si procede
all’eventuale blocco dei pagamenti, possa essere aumentato, in
misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito, con
Decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e
Finanze.
In conclusione, fino all’emanazione del Regolamento ministeriale,
le Pubbliche Amministrazioni che debbano effettuare pagamenti per
importi superiori a 10.000 euro non sono tenute a mettere in atto
alcuna forma di controllo sull’eventuale morosità del
beneficiario.
Fonte:
www.ance.it
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