Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128
del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo
trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà,
l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle
famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle
imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al
consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di
protezione e coesione sociale.
Oltre al testo pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, pubblichiamo, anche il testo Bollinato
dalla Regioneria dello Stato e la Relazione illustrativa
del decreto-legge.
Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali
misure previste con indicati, i titoli, i capitoli e gli articoli
in cui sono trattati.
1. Salute e sicurezza (Titolo I - artt.
1-23)
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la
riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e
dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati
complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni
di euro.
Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia
intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce
la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva,
che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per
cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti
letti di terapia intensiva.
Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali,
con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per
potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati
da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero
massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione di
assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali
operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento
economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto
dai medici di famiglia.
Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola
strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso
con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di
diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti
secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per
i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da
COVID-19.
Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti
letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili,
ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna
regione e provincia autonoma.
Per il 2020, le regioni e le province autonome possono
incrementare i fondi della contrattazione integrativa per
riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato
nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.
Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro
le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto
il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che
viene ulteriormente potenziato.
Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per
le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore
finanziamento degli interventi di competenza del commissario
straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario
militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e
delle forze di polizia.
2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II,
artt. 24-65)
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno
alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva,
compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti
dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:
- un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo, titolari di partita IVA, comprese
le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se
svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo
periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo
spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo
di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è
determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata,
come segue:
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori
a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo
periodo d’imposta;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo
periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella
seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al beneficiario;
- l’esenzione dal versamento del saldo
dell’IRAP dovuta per il 2019 e della
prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP
dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi
tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente
volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli
acconti per il periodo di imposta 2019;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta
precedente, si istituisce un credito
d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare mensile del canone di locazione di
immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta
ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo
d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile
a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30
per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione,
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente
o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari;
- l’abolizione del versamento della prima rata
dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data
del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella
categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e
pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano
anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa
agevolazione per gli stabilimenti balneari,
marittimi, lacuali e fluviali;
- la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e
gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza
aggravi tariffari per le utenze interessate e in via
transitoria e nel rispetto del tetto di
spesa, le tariffe di distribuzione e di misura
dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri
generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio
2020;
- il rafforzamento patrimoniale delle piccole e
medie imprese, con la previsione della detraibilità per le
persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il
2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel
capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata,
cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o
assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può
eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in
parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di
riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma
non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito
dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito
d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio
netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e
comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di
800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio
2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per
il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la
società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire
gli importi, unitamente agli interessi legali;
- ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di
raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di
capitale delle società;
- l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti
S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio
destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero
dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in
comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il
rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto
del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato
adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o
a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società
per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati,
comprese quelle costituite in forma cooperativa, che
hanno sede legale in Italia, non operano nel settore
bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato
annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di
accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno
definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a.
potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma
di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la
concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di
strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato
primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione
di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad
aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato
secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento
delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è
consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito;
- l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la
cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa
– Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari
partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto
precedente;
- ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di
aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le
crisi di impresa e per la politica industriale;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico,
del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle
dotazioni del fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura
delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea
(Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le
garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo
garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli
a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata
istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per
l’internazionalizzazione delle p.m.i., con
l’ulteriore costituzione di un fondo di
garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese
che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e
dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire
fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti
ottenuti;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico,
di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla
promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e
all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti
sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up
innovative;
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla
nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo
nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;
- la previsione che le regioni e le provincie autonome,
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono
adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle
proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,
concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e
di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare
l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della
pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva
nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli
stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per
gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a
favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto
forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese,
aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli
investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli
investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19,
aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19.
3. Tutela dei lavoratori e conciliazione
lavoro/famiglia (Titolo III, artt. 66-103)
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la
conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di
diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:
- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati
continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo
dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata
un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite
(riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020
rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una
indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla
gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti,
è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per
il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata
un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità
pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche
per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate
condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese
di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18
marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di
aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari
a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e
autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello
spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di
600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che
non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla
formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione,
rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita
poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle
stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla
possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per
varie categorie di lavoratori.
Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:
- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020
l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il
sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria;
- per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”,
destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di
necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità
e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote
ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem
devono essere presentate entro il termine del mese di giugno
2020;
- per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità
pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con
rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e
Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno
2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è
riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito
di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del
2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza
necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio
2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione
annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di
integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n.
18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9
settimane;
- si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei
trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena
attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in
favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione
al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e le parti sociali;
- si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale
e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro
che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con
causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito
il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di
nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo
di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi
decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai
beneficiari di assegno ordinario spetta anche
l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per
i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la
consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali,
anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva;
- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa
integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un
periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive
richieste;
- l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del
trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che
si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del
trattamento di integrazione salariale in deroga;
- lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale
necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di
integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un
massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31
ottobre 2020;
- misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali,
consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi
trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione
da parte dell’INPS;
- si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva
dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a
malattia ai fini del trattamento economico;
- si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge
“cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e
sono sospese le procedure in corso;
- si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza
delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio
di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità;
- si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi
di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al
23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro
per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a
condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e
non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai
percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai
titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di
invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- l’innalzamento a trenta giorni
dei congedi di cui possono fruire
i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato per i figli di età non superiore ai 12 anni
(per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento
della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di
fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa;
- l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di
servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200
euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per
l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa
e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato
il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato che hanno almeno un figlio
minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale
modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello
stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la
modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di
lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate
i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
usufruibili;
- al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la
possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali,
limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della
prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di
cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore
agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili
per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei
benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;
- misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle
disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di
apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per
l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti
di protezione individuale;
- si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
che svolgono attività di interesse generale non in regime
d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di
cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23);
- al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione
di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro
possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel
territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione
dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di
soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto
di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e
previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa
nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se
stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da
patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono
previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti
penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite,
per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell’articolo 603-bis del codice penale.
4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la
famiglia (Titolo IV, artt. 104-105)
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la
disabilità, si prevede:
- l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non
autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non
autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilità;
- l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la
destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai
comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini
e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno
a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare
la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e
educative dei minori.
5. Misure per gli enti territoriali (Titolo V, artt.
106-118)
Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento
delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce un
fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5
miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città
metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero
dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le
funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione
di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da
COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo
di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come
risultanti dal SIOPE.
Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del
Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare
e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio
per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.
Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12
miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni,
province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di
carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri
debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad
assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per
assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale.
La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa
depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra
il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del
decreto.
6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
(Titolo VI, artt. 119-164)
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
- cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire
dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia”
che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise
su alcuni prodotti carburanti;
- detrazione nella misura
del 110 per cento delle spese sostenute
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici
interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli
edifici (ecobonus), la riduzione del rischio
sismico (sismabonus) e per interventi ad essi
connessi relativi all’installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine per la ricarica
di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per
altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate –
in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un
contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore,
che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad
altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero
per la trasformazione in un credito di imposta;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è
previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel
2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al
pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di
lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti
privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene
riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento
delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a
un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite
per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione
di euro;
- credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione
dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12
al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
- riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione
dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di
protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e
altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre
2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata
dall’Iva;
- incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata
la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di
convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese,
affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il
70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non
quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno
2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e
contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I
versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o
rateizzati;
- sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto
2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni
effettuati dall’agente della riscossione;
- sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di
accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno
antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti
potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- sospensione della compensazione tra credito imposta e debito
iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei
confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di
compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i
termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre
2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021;
- proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e
partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di
rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti
al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono
stabilite nella misura dell’11 per cento;
- rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021
l’applicazione della procedura di integrazione da parte
dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle
fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che
non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
- rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1°
gennaio 2021;
- rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del
registratore telematico al 1° gennaio 2021;
- modifiche alla disciplina degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.
7. Misure per la tutela del credito e del
risparmio (Titolo VII, Capo I, artt. 165-175)
Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi
successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la
garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale
in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di
aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di
euro.
Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle
eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle
banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività
totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno
pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di
attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in
liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal
decreto.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti
di Stato previsto.
8. Sostegno al turismo (Titolo VIII, Capo I, artt.
176-182)
- Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un
credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un
credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati
alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle
imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai
bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente
per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo
familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari
composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una
sola persona;
- fondo turismo: per sostenere il settore turistico con
operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e
fondi di investimento, gestiti da società di gestione del
risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e
valorizzazione di immobili destinati ad attività
turistico-ricettive;
- promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei
flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la
promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni
di euro per l’anno 2020;
- ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è
istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il
2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese
turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti
balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di
adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la
diffusione del COVID-19.
9. Misure per l’istruzione e la cultura (Titolo
VIII, Capo I, artt. 183-185)
- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un
Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al
sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della
cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza,
è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
10. Misure per l’editoria e le edicole (Titolo VIII,
Capo II, artt. 186-195)
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza
con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le
quali:
- limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito
d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
- al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del
rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese
beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale
prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane
invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
- in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta
dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per
l’acquisto della carta utilizzata per la stampa
di giornali;
- al fine di sostenere l’offerta informativa online in
coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di
quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di
comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo
indeterminato è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta
pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta nell'anno
2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda
larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di
8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa;
- a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza
sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi
per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari
di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un
contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni
di euro per l’anno 2020;
- per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di
quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95
per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via
ordinaria.
11. Misure per le infrastrutture e i
trasporti (Titolo VIII, Capo III, artt. 196-215)
Queste le principali misure previste nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti:
- al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni
derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa
dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale
gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale,
finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli
introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla
contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni
da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non
corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
- per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di
tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci
operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota
parte del canone di accesso all’infrastruttura;
- si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con
basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle
misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
- si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli
operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale
e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della
operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità
di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro, di
disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni
concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di
stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in
relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver
subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per
cento;
- al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a
seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei
ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo
periodo del precedente biennio;
- per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al
trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità
delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al
trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che
il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di
mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In
particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione,
nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto
un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e
comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e
fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a
pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica,
quali segway, hoverboard, monopattini e
monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a
uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono
mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente
per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede
lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020,
per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli
anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico
locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso
integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli
altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto
per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli
indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere
impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale
a propulsione prevalentemente elettrica
quali segway, hoverboard, monopattini
e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa
vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione,
il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie
riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le
piste ciclabili;
- viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto
di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto
pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta
di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di
trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo
interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare,
del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può
avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento
della durata dell’abbonamento;
- al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura
mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un
incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo
finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi
autostradali.
12. Misure per lo sport (Titolo VIII, Capo IV,
artt. 216-218)
Si agevolano le associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero
territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30
giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato
e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono
rimasti inutilizzati per factum principis.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il
31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio
2020.
Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono
sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del
rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente
pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del
rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi
non incassati per effetto della applicazione delle misure di
sospensione delle attività sportive disposte in forza dei
provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli
investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza
dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto.
Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive,
disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo
2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto
squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di
locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In
ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente
alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una
corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente
stabilito.
Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura
Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso
per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di
abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi
di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di
restrizione e contenimento.
Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel
settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle
scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla
costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono
destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento
sportivo.
13. Misure per l’agricoltura (Titolo VIII,
Capo VI, artt. 222-226)
Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in
crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020,
finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni
subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero
settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di
ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con
conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al
consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione
parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali
prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la
loro fabbricazione.
14. Misure in materia di
istruzione (Titolo VIII, Capo VIII, artt.
230-235)
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione
epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le
risorse sono destinate ai seguenti interventi:
- acquisto di servizi professionali, di formazione e di
assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e
psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento
di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a
dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione
emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad
adottare le misure che contrastino la dispersione;
- acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti
meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali
individuali e della necessaria connettività di rete per la
fruizione della didattica a distanza nonché per favorire
l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la
dispersione;
- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione
allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di
sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di
autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere
sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della
possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.
Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che
svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le
scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata
beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito
delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19,
di un contributo previsto per 65 milioni.
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