Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% e cessione del canone di locazione

20/05/2020

Decreto Rilancio 2020: buone notizie per i piccoli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha confermato sia il credito d'imposta del 60% del canone di locazione che la possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Decreto Rilancio 2020: il credito d'imposta al 60% del canone di locazione

Entrando nel dettaglio, l'art. 28 rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda“ del D.L. n. 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60% del canone di locazione: chi può accedere

Possono accedere al credito d'imposta del 60%:

  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
  • le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi;
  • gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: per quali canoni di locazione

Il credito d'imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio. Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i canoni di aprile, maggio e giugno.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: le condizioni di accesso

Indipendentemente dai soggetti beneficiari, il D.L. n. 34/2020 stabilisce che il credito d'imposta del 60% è utilizzabile solo dai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% in meno dello stesso mese del 2019.

Decreto Rilancio 2020 e credito d'imposta al 60%: la cessione del credito

Sospiro di sollievo per quanto riguarda la cessione del credito. Nell'art. 28 del D.L. n. 34/2020 è stato eliminato il comma relativo alla cessione del credito che, invece, è stato inserito in un separato articolo molto più complesso e articolato: l'art. 122 rubricato "Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati per fronteggiare  l'emergenza da COVID-19”.

L'art. 122 prevede, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nel dettaglio, l'opzione di cessione del credito è ammessa alle seguenti misure:

credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (categoria catastale C/1) prevista dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia);

  • credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio 2020;
  • credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto all'art. 120 del Decreto Rilancio 2020;
  • credito d'imposta del 60% per la sanificazione dell'ambiente di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto all'art. 125 del Decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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