Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020
20/05/2020
Decreto Rilancio 2020: dopo settimane di
attesa, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 ha definito puntualmente gli interventi, le
condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la
cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle
detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d.
superbonus) relative agli interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus) e
miglioramento sismico (sisma bonus), oltre che per
l'istallazione di impianti fotovoltaici e
sistemi di accumulo.
Decreto Rilancio 2020: i contenuti del Decreto Legge n.
34/2020
L'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento
energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici) del D.L. n. 34/2020 ha definito in 16 commi
tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110%
e quindi:
per quali interventi;
condizioni di accesso:
soggetti beneficiari;
cessione del credito;
sconto in fattura.
Decreto Rilancio 2020 e superbonus del 110%: per quali
interventi
Entrando nel dettaglio, i commi 1, 2, 4, 5 e 6 del Decreto
Rilancio 2020m definiscono gli interventi che potranno accedere
alla nuova detrazione fiscale del 110%. Vediamo di capire quali
sono questi interventi.
Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al
110%
interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1,
lettera a) dell'art. 119];
interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati
[comma 1, lettera b) dell'art. 119]:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione;
interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell'art.
119]:
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione.
tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n.
63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2
dell'art. 119].
Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al
110%
Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà
necessario:
il rispetto del decreto requisiti minimi;
miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non
possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento
della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato
di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata.
Interventi che accedono al Sismabonus potenziato al
110%
L'art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al
110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica
sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall'art.
16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s.
Sismabonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione
di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione)
con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i
centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari.
La cessione del Sismabonus potenziato al
110%
Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del
credito d'imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la
sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il
rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà
essere portato in detrazione al 90%.
Fotovoltaico: gli interventi che accedono al superbonus
110%
I commi 5 e 6 dell'art. 119 prevedono che in caso di fruizione
di ecobonus e sisma bonus al 110%, la detrazione fiscale è
applicabile anche per:
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il
superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo.
Fotovoltaico: condizioni di accesso al superbonus
110%
La fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il
fotovoltaico è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non
autoconsumata e non cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul
posto.
Ecobonus, Sismabonus e Fotovoltaico al 110%: chi può
accedere al superbonus
Ma tra gli aspetti più importanti del D.L. n. 34/2020 è che la
versione in Gazzetta Ufficiale chiarisce definitivamente quali sono
i soggetti che possono godere dei superbonus del 110%. In
particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra
i beneficiari:
i condomini
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono
ai requisiti della legislazione europea di "in house
providing" per interventi realizzati su immobili di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
Ecobonus, Sismabonus e Fotovoltaico al 110%: quando
cominciare i lavori
Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per
le spese sostenutedall'1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021.
La cessione del credito e lo sconto in fattura: il
visto di conformità
L'art. 119, unitamente al 121, prevedono la possibilità di
optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per
poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve
richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno
diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità potrà essere
rilasciato da:
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro;
i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma
di ragioneria.
Ecobonus, Sismabonus e Fotovoltaico al 110%: cosa
fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche
relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia (bonus casa),
riqualificazione energetica (ecobonus) e
miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione
migliore è affidarsi ad un tecnico
qualificato che, dopo avere effettuato
un sopralluogo, possa consigliare il
contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto
che contenga costi certi e simulazioni economiche.