Decreto Rilancio 2020: come richiesto dalla
stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 ha confermato
l’esonero temporaneo del pagamento dei
contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e
privati per la partecipazione alle procedure di
gara (CIG).
Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi
Anac: da quando a quando
Entrando nel dettaglio, l'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha
disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara
avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi
Anac: il comunicato del Presidente ANAC
La misura inserita nel decreto Rilancio 2020 è stata
favorevolmente accolta dal Presidente dell'ANAC Francesco
Merloni che con il Comunicato 20 maggio 2020 ha ricordato
che la nuova disposizione è stata prevista in coerenza con la
richiesta deliberata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 289
dell'1 aprile 2020, precisando che dal 19 maggio 2020 e fino al 31
dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o),
del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera
p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure
di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera
sub a).
Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi
Anac: le precisazioni dell'ANAC
Il Comunicato dell'ANAC precisa anche che:
- a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del
versamento dei contributi di gara;
- per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la
contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data
di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure
senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera
di invito a presentare l'offerta;
- la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è
quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure
all'Albo Pretorio;
- restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e
vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla
richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti
dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.
A cura di Redazione
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