Tax Credit Vacanze: 500 euro a nucleo familiare dal Decreto Rilancio 2020

22/05/2020

Arriva con l'articolo 176 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Tax credit Vacanze" l'istituzione, per l’anno 2020, di un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast.

Periodo di tilizzazione dell'incentivo

L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito.

Tagliate fuori tutte le Online Travel Agencies (OTA)

il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Provvediento dell'Agenzia delle Entrate

È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate in cui dovrebbe essere, tra l'altro, evidenziato che l'incentivo potrà essere utilizzato soltanto in quelle strutture in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva e con questo paletto potrebbero essere tagliate fuori tutte quelle cae vacanze che non esercitando con carattere imprenditoriale potrebbero non essere in possesso di un titolo specifico. Tra l'altro ogni regione ha una sua specifica legislazione sul turismo ed il Provvdimento dell'Agenzia delle Entrare dovrà trovare un sistema per adeguare il provvedimento alle varie peculiarità regionali.

L'articolo 176, comma per comma

Il citato articolo 176 è costituito da 7 commi e nel dettaglio:

il comma 1 riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale;

il comma 2 prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

il comma 3 prevede che:

1) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattafonne o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;

il comma 4 dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in fonna di detrazione d' imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto;

il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti dì credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato  ai sensi dei commi precedenti. All'Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni;

il comma 6 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo, anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.;

il comma 7 reca la copertura finanziaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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