26/05/2020
Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha dato il via in Italia ai nuovi superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus).
In particolare, l'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha definito in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:
Sull'argomento abbiamo già scritto l'articolo " Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020" che entra nel dettaglio delle nuove detrazioni fiscali.
Restano, comunque, tante (tantissime) le domande di tecnici e contribuenti sulle nuove detrazioni fiscali che riguardano principalmente gli interventi, l'orizzonte temporale e i tetti di spesa dei nuovi bonus potenziati.
Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell'attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). Per la piena operatività si dovranno attendere:
Ciò premesso, sia per l'ecobonus che per il sisma bonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.
Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus possano applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:
Appare utile ricordare gli interventi che accedono ai due superbonus dividendoli nel caso di ecobonus e sisma bonus.
Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:
L'art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sismabonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d'imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.
Per maggiori dettagli e informazioni attendiamo tutti sia il provvedimento attuativo che la consueta guida che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti.
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it