Bonus Condizionatori 2020: cos'è, a chi spetta e per quali interventi
27/05/2020
L'installazione di un condizionatore in un'abitazione detenuta
con contratto di locazione beneficia del c.d. bonus
condizionatori previsto dalla normativa in materia di
detrazioni per le ristrutturazioni edilizie?
Bonus Condizionatori 2020: il quesito all'Agenzia delle
Entrate
La domanda arriva da un contribuente che ha posto il quesito
all'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 140 del 22 maggio 2020
"Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile- consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario".
Bonus Condizionatori 2020: cos'è
Partiamo dal principio, quello che è definito "bonus
condizionatori" rientra molto più in generale nelle
detrazioni fiscali previste per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis
del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d.
TUIR).
In particolare, nel caso di semplice ristrutturazione edilizia
di un appartamento (bonus casa con o senza miglioramento
energetico) è prevista una detrazione del 36% che l'ultima legge di
Bilancio ha incrementato al 50% per interventi realizzati entro il
31 dicembre 2020.
Bonus Condizionatori 2020: a chi spetta
In riferimento ai soggetti beneficiari, è possibile far
riferimento:
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono
usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o
meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto
ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti
reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli
interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i
beni strumentali o merce;
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono
redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della
detrazione anche:
il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge;
il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per
garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra
persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante
dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato,
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Bonus Condizionatori 2020: per quali
interventi
Ricordando che gli interventi che gli interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che
usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le
ristrutturazioni edilizie, necessitano di comunicazione all'Enea
entro 90 giorni dal fine lavori, la stessa Enea in una tabella
aggiornata al 20 marzo 2020 (quindi ad oggi valida) ha inserito tra
questi interventi anche quelli di installazione di pompe di
calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale
adeguamento dell’impianto.
La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che tra
gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità
immobiliari e/o sulle relative pertinenze di installazione di pompe
di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale
adeguamento dell'impianto.
Molto più genericamente, la norma prevede che è possibile
beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute per i
seguenti interventi:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro pertinenze [lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico
Edilizia];
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico
Edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici
residenziali;
demolizione e ricostruzione o ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche
a proprietà comune;
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte
ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili
rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza
di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio,
l’installazione del corrimano);
finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi (non rientra nell’agevolazione, per
esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza);
finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e
antisismica degli edifici.
Ristrutturazioni edilizie 2020: le spese
detraibili
Appare utile ricordare quali sono le spese che possono essere
portate in detrazione, ovvero quelle necessarie per l’esecuzione
dei lavori ma anche:
le spese per la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal
tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM
37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig
per gli impianti a metano (legge 1083/71);
le spese per l’acquisto dei materiali;
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Bonus Condizionatori 2020: la risposta dell'Agenzia
delle Entrate
Rispondendo al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che la detrazione spetta a condizione che:
le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di
una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti
- anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo;
sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette
caratteristiche;
che l'immobile oggetto della detrazione sia posseduto o
detenuto in base ad un titolo idoneo.
Con particolare riferimento al caso di interventi effettuati su
un immobile detenuto in base ad un titolo idoneo, l'Agenzia delle
Entrate ha ricordato che è anche necessario il consenso
scritto all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario, che può essere acquisito anche successivamente
all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato
entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Qualche informazione sui nuovi Ecobonus e Sismabonus
potenziati al 110% previsti dal Decreto Rilancio