Decreto Rilancio 2020: comincia una nuova era
per il settore edile, un passaggio atteso da decenni che dopo i
dubbi iniziali sta cominciando ad attirare sempre più l'attenzione
dei contribuenti e dei principali stakeholder sempre più
interessati alle possibilità offerte dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in merito ai nuovi
Ecobonus e Sismabonus potenziati
al 110%.
Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: per quali
interventi
In attesa della pubblicazione del Decreto dello Sviluppo
economico che dovrà definire le modalità di asseverazione degli
interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, e del provvedimento attuativo
da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro qualche settimana (e
certamente prima dell'1 luglio 2020) sarà attivato un portale unico
che entrerà nel dettaglio dei nuovi superbonus, fornendo tutte le
informazioni necessarie per contribuenti, professionisti e
imprese.
Intanto, l'art. 119 commi da 1 a 4 definiscono quali sono gli
interventi di riqualificazione energetica e
miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus
110% ovvero:
- interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione (non integrazione) degli
impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione (non integrazione) degli impianti di
riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi,
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di
microcogenerazione;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico
previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad
esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti
precedenti;
- interventi per il miglioramento sismico
mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante
demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
(ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri
storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unità immobiliari.
Condizioni di accesso all'Ecobonus potenziato al
110%
Appare utile ricordare che per accedere all'ecobonus
potenziato al 110% sarà necessario:
- nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati
devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2017;
- il rispetto del decreto requisiti minimi;
- miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non
possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento
della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato
di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata.
Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: i
beneficiari dell'Ecobonus e Sismabonus potenziati
Vediamo ora di capire chi sono i soggetti che potranno
beneficiare dei nuovi superbonus del 110%. In particolare, l'art.
119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che tutte le detrazioni
previste dallo stesso articolo (quindi anche fotovoltaico, sistemi
di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad
ecobonus e sisma bonus) possono essere utilizzate in caso di
interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività
di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Ecobonus e Sismabonus senza limitazioni per i
condomini
La norma contenuta nell'art. 119 del decreto Rilancio prevede
che i superbonus del 110% possano essere utilizzati dai condomini.
Ciò vuol dire che i condomini legalmente costituiti (almeno 2
proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale
(la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il
modello AA5/6), potranno
ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se
all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità
immobiliari di proprietà di società.
Ecobonus per le persone fisiche
Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, la norma prevede che l'ecobonus potenziato al
110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad
abitazione principale. Non si potrà, quindi,
utilizzare da eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che
rappresentano seconda casa.
A cura di Redazione
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