Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di
leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che
rendono molto complicata la lettura dei provvedimenti. È il caso
della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di
miglioramento energetico (c.d. ecobonus).
In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una
serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono
oggetto di discussione di natura tecnica. In questo articolo
proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.
Ecobonus 2020: a quanto ammonta
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento
energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di
portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio
2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Ecobonus 2020: interventi e tetti di
spesa
In riferimento alla sola parte che riguarda l'efficientamento
energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche
gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al
110%:
- gli interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo - Tetto massimo: la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di
riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione,
a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento
esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto
massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n.
63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa:
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai
limiti di spesa previsti per ciascun
intervento.
Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da
rispettare
Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati
il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110%
devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti
minimi
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, questo
comma aveva previsto l'emanazione di uno o più decreti e nelle more
(e ad oggi siamo nelle more) l'applicazione:
- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349,
della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi
344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296".
L'art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:
- gli interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti quelli che conseguono un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle
tabelle di cui all'allegato C del decreto stesso e per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008;
- gli interventi sull'involucro di edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso
l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati
nella tabella di cui all'allegato D al decreto stesso. Per
interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono
gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008;
- gli interventi di installazione di pannelli
solari quelli per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università;
- gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale quelli di sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e
contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di
distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2008.
L'art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti
ulteriori condizioni:
- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe
3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
- rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi
limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni;
- sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche
C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure
apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se
non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti
trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio
verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti
massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2009, n. 59;
- i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali
relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto
dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della
documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive
modificazioni.
Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in
fattura
Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo
fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare,
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione,
alternativamente:
- ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
- alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però
necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà
asseverare (ci auguriamo non tramite perizia giurata) il
rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati (una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa
esclusivamente per via telematica all'Enea e un decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della
suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).
Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per
il tecnico
Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine
di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio.
Ecobonus 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica
(ecobonus) e miglioramento sismico (sisma
bonus), ribadiamo che l'unica vera soluzione è sempre
quella di affidarsi ad un tecnico
qualificato che, dopo avere effettuato
un sopralluogo, possa consigliare il
contribuente nella scelta migliore, con la
redazione di un progetto (non di un
progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con
la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e
simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi
sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà
problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi
complessivi di realizzazione.
A cura di Redazione
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