Il Consiglio di Stato, nella seduta di Lunedì 6 febbraio, ha
espresso parere positivo sul codice unico degli appalti a
condizione che vengano stralciate alcune norme esorbitanti rispetto
alla delega contenuta dell'articolo 25 della legge n. 62/2005. Non
si conosce nel dettaglio il testo del parare ma sembrerebbe che tra
le norme che il Consiglio di Stato propone di stralciare ci
sarebbero:
- l'innnalzamento delle soglie per le trattative private e per i
lavori in economia;
- l'eliminazione di ogni limite per l'appalto integrato;
- un certo eccesso di discrezionalità della pubblica
amministrazione;
- le norme transitorie per il mantenimento in carica dei
consiglieri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fino
alla scadenza del mandato;
- l'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti della
stessa Autorità.
Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni il parere è stato
fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega, il mancato
coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo,
l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo
tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato,
l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la
progettazione.
Come si comprende bene il tema centrale della discussione in
Commissione Lavori pubblici sarà l'eccesso di delega anche in
relazione al fatto che su diversi aspetti tra i quali:
- le assicurazioni;
- il subappalto;
- il collaudo;
- gli strumenti di programmazione;
- la direzione dei lavori;
- le varianti;
- il recesso e la risoluzione del contratto;
- l'accordo bonario;
- l'arbitrato;
- le società miste;
- i settori speciali.
sembrerebbe che il testo abbia apportato innovazioni rilevanti che
soltanto accogliendo un'interpretazione ampia all'esigenza di
semplificazione possono ritenersi in linea con il criterio indicato
nell'articolo 25 della legge 62/2005 che ha fissato i seguenti
principi e criteri direttivi, che costituiscono il limite ai fini
del corretto esercizio del potere delegato:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle
due direttive (2004/18/Ce e 2004/17/Ce), coordinando anche le altre
disposizioni in vigore;
b) semplificazione delle procedure di affidamento sottosoglia,
finalizzata al contenimento dei tempi e alla flessibilità degli
strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorità dei lavori pubblici dei compiti di
vigilanza nei settori dei lavori, servizi e forniture;
d) adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di
Giustizia Ue del 7 ottobre 2004
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