La pubblicazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e
del DPCM 17 maggio 2020 ha finalmente
condotto il Paese alla fine del lockdown, aprendolo alla vera e
propria Fase 2 di riapertura delle attività
economiche e produttive (per alcune si dovrà ancora attendere
qualche giorno).
Emergenza Coronavirus: le nuove FAQ del
Governo
Al fine di rispondere a molte delle domande arrivate, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato la sezione FAQ
relativa proprio ai comportamenti da seguire a partire dal 3
giugno, suddivise in:
- spostamenti, trasporti e turismo
- lavoro
- uffici pubblici
- pubblici esercizi e attività commerciali
- attività produttive, professionali e servizi
- attività motorie/sportive
- università
- cerimonie, eventi, riunioni e attività culturali
Emergenza Coronavirus: le FAQ su spostamenti, trasporti
e turismo
- Posso spostarmi fuori regione? Fino al 2
giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione
restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto
che ne abbia necessità. A partire dal 3 giugno sarà nuovamente
consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo. Gli
spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati, solo
con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha
sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a
37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso
il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante.
- Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può
spostare? È previsto il “divieto assoluto” di uscire da
casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo
risultato positivo al virus.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o
residenza potrà rientrarvi? Sì. Il decreto prevede che sia
in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra
regioni diverse.
- Sono un volontario della protezione civile: posso
spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la
mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non
riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito
del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque
impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in
corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi
di attività equiparabili a quelle lavorative.
- L’operatore volontario del servizio civile universale
può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del
servizio? Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di
spostamento sono equiparabili alle “esigenze lavorative” che,
secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali
e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.
- Una volta che si sia fatto rientro presso il
domicilio/abitazione/residenza, è possibile spostarsi nuovamente al
di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza
raggiunta? Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento fra
Regioni diverse è consentito esclusivamente nei casi in cui
ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o
motivi di salute (vedi FAQ specifica). Pertanto, una volta che si
sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza
anche provenendo da un’altra Regione, fino alla stessa data non
saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della
Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi
legittimi di spostamento più sopra indicati.
- Se abito in una Regione e lavoro in un'altra, posso
fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è
giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare
da casa o fruire di ferie o congedi.
- Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei
figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i
figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso
l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti
anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni
caso avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo
sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.),
nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti
di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti,
secondo quanto concordato tra i genitori.
- L’accesso a parchi e giardini pubblici è
consentito? Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle
ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o
di una persona non completamente autosufficiente, posso
accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino
pubblico? Sì, nel caso di minorenni o di persone non
completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un
accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini
pubblici. L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza o di
portare la mascherina non valgono tra i soggetti conviventi. Quanto
ai non conviventi la mascherina è obbligatoria in alternativa
all’osservanza della distanza di sicurezza, tranne per i minori al
di sotto dei sei anni nonché nel caso in cui il suo uso sia
incompatibile con le esigenze connesse alla specifica disabilità
del soggetto.
- È consentito accedere e utilizzare le aree gioco per i
bambini? È consentito l'accesso dei minori, anche assieme
ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate
alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e
giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa
all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le
politiche della famiglia (allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020).
- È consentito lo spostamento sul territorio nazionale
per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco,
come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o
misurazioni di terreni e/o fabbricati? Sì, sempre nel
rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio.
I motivi dello spostamento, se al di fuori della Regione di
residenza, devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e
comunque devono essere dimostrati, anche mediante
autocertificazione.
- Quali sono le regole per utilizzare i mezzi
pubblici? Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati
in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento
interpersonale. È obbligatorio l'uso della mascherina o di altri
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le
regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 14
del dpcm 17 maggio 2020. Sono altresì da seguire le indicazioni
delle competenti autorità locali e del personale preposto al
trasporto.
- Cosa è previsto per il trasporto pubblico di
linea? Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico
di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle
acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto
nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della
logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 14 del Dpcm 17 maggio 2020, nonché delle "Linee guida
per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19", di cui all'allegato 15
dello stesso Dpcm.
- È possibile l'utilizzo di automobili e altri mezzi di
locomozione tra persone non conviventi? Sì, purché siano
rispettati le stesse misure di precauzione previste per il
trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore
nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo
per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per
tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di
indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in
cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas)
fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale
caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e
di un solo passeggero per la fila posteriore.
Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono
utilizzati solo da persone conviventi.
- Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di
emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare
stazionando nella sala d’attesa? No, agli accompagnatori
dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso
(DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo
che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario
preposto.
- Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato
presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria
assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per
anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli
visita? L’accesso in tali strutture da parte di parenti e
conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi
indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui
è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per
sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a
quali condizioni.
- Quali sono le regole per gli spostamenti da e per
l'estero? Per le informazioni relative agli spostamenti da
e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
- Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti
da e per l'estero? Dal 3 giugno saranno liberamente
consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i
seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati
membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte
dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi
Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano
soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso
in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia
in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento
fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno,
ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati
Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31
maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto
a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole
che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per
l’estero (v. faq precedente). Per maggiori informazioni si
consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
- Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con
mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori
interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Per lavoratore transfrontaliero si intende, conformemente alla
normativa europea, qualsiasi persona che esercita un'attività
subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato
diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o
comunque almeno una volta la settimana. Quindi, per esempio, una
persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni
abitualmente nella propria abitazione in Italia almeno una volta la
settimana.
- Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni
agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le
restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che
intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a
prescindere dalla loro nazionalità.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su lavoro
- Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a
fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? No.
Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può
fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque
avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la
prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia,
l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad
adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
- È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di
formazione in modalità agile? Sì. È possibile promuovere
percorsi informativi e formativi in modalità agile.
- Le linee guida contenute nell’allegato 12 al Dpcm 17
maggio 2020, “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, si applicano soltanto nel
privato o anche alla Pubblica Amministrazione? Il
Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su uffici
pubblici
- Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori
degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero
territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni
disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di
approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro
indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque
aperti? Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La
presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore
precauzione, ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica
la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure
necessarie per reperirle.
- Le attività da rendere in presenza possono essere
attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì.
Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del
pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo
restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle
attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con
modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o
limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento
telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non
possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei
suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante
prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente
aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga
effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli
ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori
pubblici e l’utenza.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su pubblici esercizi e
attività commerciali
- Quali sono le regole a cui devono attenersi i
commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono
aperti? Le regole sono indicate all’allegato 11 del Dpcm
17 maggio 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le
attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene
ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di
apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure
anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e
l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi
dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello
del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti
dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai
sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per
entrate e uscite.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito istituzionale del
Ministero dello sviluppo economico.
- Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio
o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione
o somministrazione, anche artigianali? Il servizio di
consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il
confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della
consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un
metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari
(per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non
potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello
stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare
rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per
i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce
all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso
nell’esercizio, anche attraverso dispositivi “eliminacode” o
prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza
interpersonale di sicurezza.
- È possibile effettuare, da parte delle aziende della
ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive
through)? Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di
consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle
immediate vicinanze.
- È possibile effettuare un sopralluogo presso un
immobile da acquistare o da locare? Sì. Tuttavia le visite
degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da
locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da
parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e
dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza
interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le
abitazioni siano disabitate.
- Gli stabilimenti balneari sono soggetti a
chiusura? Le attività degli stabilimenti balneari sono
esercitate a condizione che le regioni e le province autonome
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti
protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di
quanto stabilito dal Dpcm 17 maggio 2020 e comunque in coerenza con
i criteri di cui all'allegato 10 dello stesso. Per tali attività e
nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato
il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la
distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le
prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre
il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei
luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee
guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attività di
somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli
utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e
sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su attività produttive,
professionali e servizi
- Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate,
possono svolgersi in presenza di pubblico? Sì, purché sia
sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché
quelle in materia di distanziamento sociale sia fra il pubblico o
gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli
ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse
possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di
almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe
in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina.
Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico,
si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative
interpretazioni dei ministeri di settore.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su attività
motorie/sportive
- È consentito fare attività motoria o sportiva?
Sì, l’attività sportiva o motoria all’aperto è consentita. Sarà
possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le
persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due
metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si
tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli
assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è
consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per
raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Fino
al 2 giugno 2020, non è consentito svolgere attività motoria o
sportiva fuori dalla propria Regione.
- È possibile andare in palestra/piscina?
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte
presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,
sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome.
Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa
data anticipata o posticipata a condizione che abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti
protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su
università
- Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di
laurea? Sì, potranno essere svolte in presenza a
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro
tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di
aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di
prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della
formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle
specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali
misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda
possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle
modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere
assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta
pubblicità
- Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della
ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca
e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni)? Tali attività potranno ricominciare ad
essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione
degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure
organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al
settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto
riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di
cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali
misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda
possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà
ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.
Emergenza Coronavirus: le FAQ su cerimonie, eventi,
riunioni e attività culturali
- Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle
cerimonie religiose? Le funzioni religiose con la
partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto
dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive
confessioni, di cui agli allegati da 1 a 7 del Dpcm 17 maggio
2020.
- Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto
in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore
ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- Cosa prevede il decreto per gli eventi e le
competizioni sportivi? Gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati,
sono sospesi su tutto il territorio nazionale.
- Cosa prevede il decreto per gli eventi e gli spettacoli
musicali, artistici o culturali in genere? Gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi
fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli
saranno svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli
all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per
ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono
stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori.
L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di
cui all'allegato 9 del Dpcm 17 maggio 2020. Restano sospesi gli
eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto
quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già
indicate; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso, le fiere e i congressi.
- Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della
cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo
101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Su tali basi,
devono essere garantite modalità di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire
che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno
un metro.
Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee
guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori
dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono
individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e
protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
- Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di
culto? L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro.
- Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un
metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di
assembramento.
- Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie)
condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre
organizzazioni collettive? Le assemblee di qualunque tipo,
condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di
organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica”
dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in
locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che
assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti,
evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle
norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee
da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative
vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
A cura di Redazione
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