10/06/2020
Predisposta dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) una nota di lettura del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Decreto scuola) convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (leggi articolo).
Il provvedimento contiene misure per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo (esami di maturità) di istruzione, definizione della data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.
La nota dell’ANCI, nel dettaglio i seguenti articoli:
Qui di seguito il commento dell’ANCI sull’articolo 7-ter
La norma in commento affida poteri extra ordinem a tutti i Sindaci, anche di Città Metropolitane e ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Per l’individuazione di tali poteri, la norma rinvia a quelli dei Commissari Straordinari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd Sbloccacantieri).
Il rinvio dinamico ai poteri di cui alla succitata norma fa sì che tutti i Sindaci, anche Metropolitani, e i Presidenti di Provincia, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possano:
L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni (in luogo dei 90 previsti dall’articolo 17bis della legge 241/90), decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati ( silenzio assenso), nonchè per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
Va sottolineato come la norma in commento debba coordinarsi anche con la semplificazione prevista all’articolo 264 del DL 34/2020, laddove prevede che comunque, nei casi di silenzio assenso, ovvero conferenze dei servizi semplificata e simultanea, il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
Sempre attraverso il rinvio dinamico della disposizione in commento al comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Sbloccacantieri surrichiamato, i Sindaci, anche metropolitani, nonché i Presidenti di Provincia, assumono direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi “de quibus”, i Sindaci, anche metropolitani e i Presidente di Provincia, direttamente, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Il verbale, redatto con tali modalità, ha valenza di atto impositivo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
Alla deroga generica di cui all’articolo 4 dello Sbloccacantieri, va osservato che la norma in commento, precisa deroghe specifiche.
In particolare, sono previste le seguenti deroghe ad alcuni articoli del Codice dei Contratti:
Infine, i Sindaci, Presidenti delle province e Sindaci delle Città metropolitane devono: vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori; promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio delegato; invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati in caso si ravvisino le necessità; promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it