11/06/2020
È possibile optare per la cessione del credito d'imposta maturato a seguito di interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. sisma bonus) alla società che li esegue nel caso il contribuente che matura il credito sia anche socio e amministratore unico della stessa società?
Lo ha chiesto un contribuente all'Agenzia delle Entrate che con risposta n. 175 del 10 giugno 2020 recante "Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico - cessione del credito Articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63" ha fornito nuovi chiarimenti sulla cessione del credito per il sisma bonus.
Nel dettaglio, il contribuente ha dichiarato di volere realizzare lavori consistenti in demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quella preesistente, rientranti nella categoria di interventi beneficiabili delle detrazioni previste dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus) e che avrebbe intenzione di cedere la detrazione spettante sotto forma di credito derivante dalle spese sostenute per l'intervento antisismico alla società che ha realizzato i lavori e di cui il contribuente è socio al 50% ed amministratore unico.
È una soluzione possibile?
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 spetta una detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente a condizione che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1 gennaio 2017 e che:
La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
Al riguardo, è stato, altresì confermato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
La locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni".
I beneficiari della detrazione del 75 o dell'85%, possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Non è possibile, invece, cedere la detrazione a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.
In riferimento ai soggetti a cui è possibile cedere il credito spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Agenzia ha elencato i seguenti soggetti:
Ne consegue che nel caso di specie, il contribuente può cedere l'intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) alla società, considerato che la stessa è il fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che il contribuente ne sia socio e amministratore delegato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it