Non spetterà a tutti i sinistrati siciliani del
sisma del
1990 il rimborso del 90% delle
imposte versate nel triennio
1990-92.
Ad usufruirne saranno solo quelli che hanno in corso un contenzioso
per la restituzione di quelle pagate nel biennio 2003-2004.
Lo stabilisce la
sentenza n.20641 della Corte di
cassazione.
L’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, stabilisce che i
contribuenti colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 di
Siracusa, Ragusa e Catania potevano definire la loro posizione
relativamente al triennio 1990.1992 se versavano entro il 16 aprile
2004 “l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo … al 10%”.
Chi non aveva pagato nulla, poteva pagare il 10% dell’intera somma
dovuta entro il 16 marzo 2003 (termine più volte differito fino al
16 aprile 2004).
Non era invece previsto invece nulla per chi aveva pagato l’intera
somma, cioè il 100%. La Cassazione pone rimedio e accoglie il
ricorso di un contribuente che avendo pagato tutti i tributi 90-92
aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate in più.
Il 90% di rimborso, spiegherebbe la sentenza, spetta solo a chi ha
il contenzioso ancora pendente. Solo chi ha intrapreso, quindi, una
lite può beneficiare del rimborso.
Può chiedere rimborso solo chi entro due anni dall’entrata in
vigore della finanziaria 2003 aveva presentato all’Ufficio delle
entrate una richiesta di rimborso anche senza risposta.
Perciò i contribuenti che avendo pagato la somma del triennio 90-92
hanno in corso un contenzioso per l’intera somma pagata hanno buone
speranze di vedere rimborsato il 90% delle somme versate.
Un po’ più difficile ottenere il rimborso per i sinistrati
siciliani che, pur avendo pagato per intero le tasse del triennio
1990-92 non hanno conservato copia dei pagamenti eseguiti, o non
hanno aperto contenzioso per il rimborso.
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