Ai fini della fruizione del bonus facciate è
possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per opere
accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad
esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la
sicurezza, la sostituzione dei pluviali? Rientrano nel
bonus facciate anche le spese per il solo restauro
di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra
l'obbligo di isolare la facciata, anche queste opere di isolamento?
Per gli interventi iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono stati
effettuati nel 2020, si può usufruire del bonus facciate e nel caso occorre utilizzare
una causale particolare?
Bonus Facciate 2020: le domande all'Agenzia delle
Entrate
Sono queste le domande a cui ha provveduto a rispondere
l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 191 del 23 giugno 2020 con
la quale è entrata nel merito della detrazione fiscale del 90%
prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2020) per le spese sostenute per
gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B
(parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Bonus Facciate 2020: la guida e la circolare
dell'Agenzia delle Entrate
Ricordiamo che sul bonus facciate l'Agenzia delle Entrate ha già
pubblicato la guida e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n.
2/E recante “Detrazione per gli interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)”
che riguardano la nuova detrazione fiscale.
Sul bonus facciate abbiamo già pubblicato un articolo che
definisce
chi può usufruire del bonus facciate, per quali interventi e le
modalità di pagamento.
Bonus Facciate 2020: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate
In risposta al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate
ha ribadito alcuni concetti chiave che riguardano la nuova
detrazione fiscale prevista dall'art. 1, commi da 219 a 223 della
legge di Bilancio per il 2020.
In particolare, la nuova disciplina prevista per il 2020 ha
introdotto una detrazione fiscale dall’imposta lorda pari al 90%
delle spese documentate sostenute fino al
31 dicembre 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o
B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444.
Come chiarito nella anche nella citata circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 2/E del 2020, la normativa è volta ad incentivare
gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano favorendo,
altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici. In tale ambito, l’esplicito richiamo agli interventi
realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata,
sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al “bonus
facciate”:
- gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio,
vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno)";
- gli interventi sugli elementi della facciata costituenti
esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Per la fruizione del bonus facciate gli
interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce
le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle
fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in
materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità
immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture
opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati
nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi,
nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la
detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino,
inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e
dei fregi.
Sono, inoltre, ammessi al bonus facciate lavori
riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie,
ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di
tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
facciata.
Bonus Facciate 2020: le spese detraibili
Nella medesima circolare n. 2/E del 2020 viene, inoltre,
chiarito che la detrazione spetta anche per:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse,
comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di
prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative
all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali
rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto
qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi
edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area
pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Bonus Facciate 2020: i pagamenti
I contribuenti persone fisiche soggetti all'IRPEF sono tenuti,
tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste
Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati
applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la
ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%).
Bonus Facciate 2020: gli interventi sulle parti
comuni
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio
in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione
del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a
ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella
generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del
fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle
altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del
patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti
comuni.
Bonus Facciate 2020: la risposta ai
quesiti
In conclusione:
- rientrano nel bonus facciate anche le spese sostenute per le
opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori
agevolabili, comprese quelle indicate dall’Istante, per la
direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la
sostituzione dei pluviali;
- il bonus facciate si applica anche agli interventi di restauro
dei balconi senza interventi sulle facciate;
- ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 220 (interventi
sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all’esecuzione
di tali opere rientrano nel “bonus facciate” sempreché siano
rispettate i requisiti indicati nel citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti
minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle
strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati
nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- per quanto riguarda, la possibilità di ammettere al bonus
facciate le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati
nel 2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che nel comma 219 è
utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno
2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione
del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò
comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre
fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di
cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono (d esempio, un intervento ammissibile
iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che
nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con
riferimento alle spese sostenute nel 2020);
- ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese
relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la
data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente
dalla data di versamento della rata condominiale da parte del
singolo condomino (ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal
condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non
danno diritto al “bonus facciate”; diversamente, nel caso di
bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal
condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 prima della presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al
“bonus facciate”;
- con riferimento, infine, al quesito relativo alla modalità di
compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle
spese ai fini del bonus facciate, è necessario che il bonifico sia
compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle
banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta
d’acconto a carico del beneficiario del pagamento riportando tutti
i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato).
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
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