L'Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento per le Politiche
Fiscali, in occasione di incontri con la stampa specializzata,
hanno fornito alcune precisazioni, in via informale, sulle
disposizioni fiscali contenute nelle Manovra economico-finanziaria
per il 2006.
Questi ultimi chiarimenti informali si aggiungono, quindi, alle
risposte fornite dalla stessa Agenzia in occasione del “Forum
fiscale 2006 - Tutte le novità della Finanziaria”, che sono state
riportate nel Comunicato ministeriale del 25 gennaio 2006.
In particolare, viene evidenziato quanto segue:
- in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa,
possibile per tutti i beni immateriali e materiali, con eccezione
delle aree edificabili, risultanti nel bilancio in corso al 31
dicembre 2004, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva
pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per quelli non
ammortizzabili, è stata precisata l'applicabilità dei chiarimenti
forniti nella Circolare ministeriale n.9/E/2002, emanata in
occasione della precedente norma di rivalutazione, prevista dalla
legge 448/2001;
- nell'ambito del principio di separazione tra valore imponibile
fiscale e valore dichiarato nell'atto di compravendita di
abitazioni e relative pertinenze, effettuata tra persone fisiche
non esercenti attività commerciale, è stato precisato che tale
principio può essere applicato unicamente ai fabbricati censiti in
catasto nella tipologia abitativa, ed alle relative pertinenze.
Rimangono esclusi, quindi, gli immobili che, seppure di fatto
utilizzati come abitazione, siano iscritti in catasto in una
diversa categoria;
- per quanto riguarda le modifiche alle regole di deducibilità dei
canoni per i contratti di leasing immobiliare, previste
nell'attuale testo dell'art.102, comma 7, del TUIR - DPR 917/1986
così come modificato dall'art.5-ter della legge 248/2005, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla particolare
ipotesi di leasing relativo ad un immobile realizzato in
appalto;
- con riferimento alla riapertura dei termini, al 30 giugno 2006,
per la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da
privati non esercenti attività commerciale l'Agenzia ha precisato
che, ai fini del calcolo della plusvalenza, l'applicazione di tale
beneficio non esclude l'ulteriore rivalutazione del valore delle
aree, effettuabile in base all'indice Istat, relativo ai prezzi al
consumo delle famiglie. Ai sensi dell'art.68 del TUIR - DPR
917/1986, infatti, in caso di cessione di aree edificabili, la
plusvalenza va determinata in base alla differenza tra
corrispettivo percepito e costo d'acquisto del terreno aumentato
degli oneri inerenti e rivalutato in base al suddetto indice Istat.
Sulla base di quanto espresso dall'Agenzia, la rideterminazione del
costo d'acquisto dell'area, effettuata in base alla disposizione
agevolativa, non impedisce l'ulteriore rivalutazione del medesimo
terreno in base all'indice Istat nel periodo intercorrente tra la
rivalutazione e la successiva cessione del bene.
© Riproduzione riservata