“I privati che fossero interessati alla semplice
sostituzione dei serramenti esterni non hanno motivo di attendere
l’attuazione di ulteriori misure in discussione in quanto le
detrazioni fiscali previste per questo tipo di interventi non sono
destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso
restrittivo. Inoltre, a meno di possibili proroghe, si potrà
accedere alla detrazione del 50% solo fino al 31 dicembre
2020”.
Sostituzione serramenti esterni: il chiarimento di
EdilegnoArredo
È questa la precisazione arrivata da
EdilegnoArredo, associazione nazionale che
rappresenta i fabbricanti di prodotti per l’edilizia e l’arredo
urbano, alla luce delle nuove detrazioni fiscali del 110%
(Superbonus 110%) previste dal Decreto
Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico
(ecobonus) che pur essendo entrate in
vigore per le spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020,
necessitano di alcuni provvedimento attuativi che ne definiscano le
modalità applicative.
Superbonus 110%: la conversione in legge del Decreto
Rilancio
Oltre alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, tutti gli
attori coinvolti sono in attesa della Legge di conversione del
Decreto Rilancio che darà stabilità alle nuove detrazioni fiscali,
i cui contorni sono ancora provvisori. Tra le analisi in
Parlamento, si discute sulla possibilità di definire dei
requisiti minimi di formazione professionale degli
operatori che provvederanno all’installazione degli elementi
edilizi, necessari per ottenere le detrazioni fiscali.
Il Superbonus 110% e la sostituzione di
infissi
Come ricordato da EdilegnoArredo, il nuovo
Superbonus 110% non è destinato alla sola sostituzione dei
serramenti, ma lo riconosce solo se tale sostituzione avviene
congiuntamente ad uno dei seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
(non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con
impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi,
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non
integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con
impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, di microcogenerazione.
“Ricordiamo inoltre - spiega
EdilegnoArredo - che il bonus per la semplice
sostituzione dei serramenti prevede la detrazione in 10 anni delle
spese effettuate al 50% (tetto di 60.000 euro su una spesa
complessiva massima di 120.000 euro) e si applica a qualsiasi
immobile riscaldato, alle persone fisiche e ai soggetti Ires, a
patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di
trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica. È
inoltre previsto, al posto della detrazione diretta, la cessione
del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di
sostituzione dei serramenti”.
Le differenze tra Ecobonus 50% e il Superbonus 110% per
la sostituzione dei serramenti esterni
Da EdilegnoArredo arriva anche un utile
chiarimento sulle differenze tra l'ecobonus 50% e il superbonus
110%.
In particolare, nel caso di utilizzo dell'ecobonus
50% per gli interventi di sola sostituzione di serramenti
esterni:
- gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni (finestre
e porte d’ingresso) sono detraibili già oggi al 50% in 10 anni
- si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone
fisiche e ai soggetti IRES, a patto che i nuovi serramenti
rispettino limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a
seconda della zona climatica
- al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del
credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di
sostituzione dei serramenti
- la scadenza, a meno di possibili proroghe, è ad oggi il
31.12.2020
Nel caso di fruizione del superbonus 110%
destinato ad interventi di risparmio energetico complessivo degli
edifici
- non ancora disponibile, occorre attendere decreti attuativi e
indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
- gli interventi agevolabili riguarderanno l’isolamento termico
dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di
climatizzazione
- per accedere alle detrazioni del 110% occorrerà:
- garantire un’incidenza sulla superficie disperdente
dell’edificio per l’isolamento termico superiore al 25%
- rispettare i CAM Edifici Pubblici per i prodotti da utilizzare
per l’isolamento termico
- assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche
dell’edificio
- predisporre e presentare, a cura di tecnici abilitati:
- attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e
post-intervento,
- visto di conformità per attestare la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti e
alla congruità della spesa degli interventi sostenuti
- la sostituzione di serramenti esterni potrà rientrare in questa
detrazione soltanto se sarà abbinata agli interventi sopra
descritti e secondo le modalità sopra descritte.
A cura di Redazione
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