L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con l’allegato comunicato n. 50 del 2 ottobre
2007, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di qualificazione
delle imprese, con particolare riferimento alle modalità di calcolo
che le SOA devono seguire ai fini di una corretta attribuzione
dell’incremento convenzionale premiante di cui all’articolo 19 del
DPR n. 34/2000.
Come è noto, l’articolo 19 prevede che l’impresa - che oltre al
requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000,
riferito al settore delle costruzioni, possieda anche tre dei
quattro requisiti ed indici economico-finanziari previsti al comma
1 di detto articolo - possa essere premiata con l’incremento
convenzionale del valore degli importi indicati nell’articolo 18,
al comma 2, lettera b (cifra di affari in lavori) e al comma 5,
lettere b e c (rispettivamente lavori complessivi e cosiddetti
``lavori di punta`` eseguiti in ogni singola categoria oggetto
della richiesta).
Il valore dei suddetti importi, che devono essere tutti realizzati
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA, sono figurativamente incrementati in base alla
percentuale determinata secondo le modalità di calcolo indicate
nell’allegato F al DPR 34 e valgono per la dimostrazione dei
requisiti previsti dall’articolo 18, nei commi testé citati, da
utilizzare per ottenere l’attestazione SOA.
Ad ogni buon fine, si riportano sinteticamente i quattro requisiti
ed indici economico-finanziari di cui all’articolo 19, comma 1:
- capitale netto, almeno pari al 5% della cifra d’affari media
annuale;
- indice di liquidità, pari o superiore a 0,5;
- reddito netto di esercizio, di valore positivo in almeno due
degli ultimi tre anni;
- dotazione di attrezzature tecniche e di personale, di valore
non inferiore ai minimi stabiliti dall’articolo18, commi 8 e 10
(rispettivamente il 2% ed il 15% della cifra d’affari in
lavori).
L’Autorità, dopo aver riportato alcuni esempi di elaborazione di
calcolo, utili ad evidenziare gli effetti distorsivi che potrebbero
derivare da un eventuale stravolgimento della norma - emerso in
occasione delle ordinarie verifiche a campione - invita tutte le
SOA autorizzate a determinare con attenzione i parametri per il
calcolo dell’incremento convenzionale premiante. In particolare,
queste devono aver sempre presente che l’accertamento
dell’incidenza percentuale del costo del personale e delle
attrezzature non si esaurisce in raffronto alla cifra d’affari, ma
richiede anche una verifica di tipo qualitativo “interno”, affinché
siano rispettati anche tutti i rapporti percentuali indicati nei
commi 8 e 10 del DPR 34.
Il comma 8 dispone che il valore delle attrezzature tecniche deve
raggiungere almeno il 2% della cifra d’affari in lavori e deve
essere “costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria”.
Il comma 10 dispone che il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, “non deve essere inferiore al 15% della cifra
di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio”.
In alternativa, nel caso in cui il personale dipendente risulti
assunto a tempo indeterminato, il costo sostenuto “non deve essere
inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno
l`80% per personale tecnico laureato o diplomato”.
In conclusione, per l’Autorità per la vigilanza, l’impresa, che
lavora in qualità e possiede almeno tre dei suddetti requisiti,
fornisce sufficienti indicatori della propria solidità ed
affidabilità aziendale; pertanto, l’accertamento della sussistenza
di tali indicatori in un’impresa comporta che quest’ultima possa
ottenere quel bonus valutativo, che le consentirà di accedere ad
una classifica di importo superiore rispetto a quella che
otterrebbe sulla base dei soli requisiti effettivamente
comprovati.
Fonte:
www.ance.it
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