Decreto Rilancio: dopo l'approvazione da parte
della Camera dei Deputati del 9 luglio scorso, siamo ormai alle
battute finali per la conclusione dell'iter di approvazione del
disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Decreto Rilancio al Senato
È stato, infatti, assegnato alla Commissione Bilancio del Senato
il testo uscito con modificazioni da parte della Camera che sarà
discusso in aula martedì 14 luglio 2020, per l'approvazione
definitiva che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.
Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle
imprese
Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3
miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, e contiene un
complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno
finanziario alle imprese, tra cui:
- l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima
rata dell'acconto dell'IRAP 2020;
- un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle
prescrizioni sanitarie;
- la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia
e dei relativi aumenti IVA e accise;
- il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e
della cd. sugar tax;
- l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di
ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap);
- l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE;
- il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI;
- il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di
Stato;
- un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività
d'impresa, variabile in relazione al fatturato;
- misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese;
- misure specifiche per il sostegno del turismo.
Decreto Rilancio: superbonus 110% all'esame del
Senato
Tra le norme più attese dal comparto dell'edilizia, vi sono
quelle contenute negli articoli 119 e 121che riguardano le
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di
efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico
(Sismabonus), installazione di
impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici. Ma soprattutto riguardano le due
opzioni offerte di sconto in fattura e
cessione del credito.
Benché operativi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n.
34/2020, le nuove detrazioni fiscali (che dalla
legge di conversione avranno alcune modifiche rispetto alla
versione originaria del decreto legge) attendono di conoscere le
regole previste dall'art. 121 per:
- sconto in fattura, fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
- cessione del credito, di pari ammontare, con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito egli altri intermediari finanziari.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: cosa serve per
rendere operativi sconto in fattura e cessione del
credito
A parte la pubblicazione della legge di conversione, per
l'operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del
credito, si dovranno poi attendere:
- un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020,
con il quale saranno definite le modalità attuative per la
comunicazione delle opzioni, i controlli e l'eventuale recupero
degli importi, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta;
- un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020,
che stabilirà:
- per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, le
modalità di trasmissione della asseverazione degli
interventi ai requisiti minimi e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le
relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA;
- per gli interventi che accedono all'Ecobonus al Sismabonus, i
prezzari individuati a cui far riferimento per la
definizione della verifica di congruità (nelle more la congruità
delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi).
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l'asseverazione
tecnica
L'asseverazione degli interventi e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, è
rilasciata:
- per l'Ecobonus, i tecnici abilitati devono
asseverare il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente
per via telematica, all'ENEA;
- per il Sismabonus, l'efficacia degli
interventi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata
dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,
secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: asseverazione
tecnica per stati di avanzamento
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% del medesimo intervento.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: la verifica di
congruità
Ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto
in fattura, il contribuente dovrà richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai centri di
assistenza fiscale (CAF) che dovranno verificare la presenza della
documentazione prodotta dai tecnici per asseverazione e
attestazioni, presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta.
In allegato la versione del Decreto Rilancio che sarà approvata
dal Senato.
A cura di Redazione
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