21/07/2020
Cosa sono i Superbonus? Chi può fruirne? le imprese possono accedervi? Come si può optare per sconto in fattura e cessione del credito? Come si utilizzano i crediti di imposta?
A queste e a tante altre interessanti domande ha risposto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in un utile guida operativa strutturata a "domanda e risposta", che riporta alla fine una check list che definisce come utilizzare i nuovi superbonus in caso di utilizzo diretto, sconto in fattura e cessione del credito.
La guida risponde nel dettaglio alle seguenti domande:
Di seguito alcuni estratti delle FAQ più interessanti contenute nella guida operativa ANCE.
In linea generale no, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali.
Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Sì, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della «ristrutturazione edilizia». Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache, i valori finali di trasmittanza termica devono rispettare:
inoltre:
Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, i valori di efficienza degli impianti sono indicati:
Sì, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%.
Sì, il Superbonus al 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico agevolati con l’Ecobonus potenziato al 110%.
Sì. La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Ma è anche possibile optare:
Sì, ma tenendo conto che non sono ammessi più di 2 SAL per intervento e che ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In questa ipotesi, sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata anche per singolo SAL.
In allegato la guida operativa ANCE in versione integrale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it