SEZIONI SPECIALIZZATE PRESSO LE CORTI D'APPELLO DEI TRIBUNALI

15/10/2007

Nuove notizie dal Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro in merito all’articolo 114 dello schema di disegno di legge della Finanziaria 2008 recante “Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche” con cui vengono soppressi gli arbitrati e viene, quindi cancellato un istituto previsto non soltanto all’articolo 241 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle due direttive CEE 2004/17 e 2004/18.

Il testo del citato articolo 114 della Finanziara 2008, non ancora approvata, è il seguente:
“Art. 114 - Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche
5. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
7. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”

Antonio Di Pietro ha dichiarato quanto segue: “Ho appreso dalla stampa delle preoccupazioni espresse da Confindustria, per bocca del suo direttore generale Maurizio Beretta, in merito ai possibili effetti negativi che potrebbero derivare dall’abolizione degli arbitrarti nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Vorrei però rassicurare Confindustria e tutto il mondo imprenditoriale sul fatto che tali presunti risvolti negativi possono essere evitati”.

“La norma in oggetto - ha aggiunto il Ministro - è stata da me proposta con lo spirito di porre rimedio a una situazione che vede un gran dispendio di risorse pubbliche, per attività che potrebbero benissimo essere lasciate alla giustizia ordinaria. Tanto più, che la maggior parte degli arbitri privati è costituita da magistrati che così finiscono per distrarre parte del loro tempo dall’amministrazione della giustizia per dedicarsi a questa attività collaterale e suppletiva. Questo spirito, fatto proprio dall’intero Governo, ha inteso rispondere al grido d’allarme lanciato lo scorso luglio dal presidente dell’Authority competente, Luigi Giampaolino, e sanare una situazione che porta allo Stato, e alle casse pubbliche, solo svantaggi, come dimostrato in maniera puntuale e documentata da diversi articoli di stampa”.

“Quanto alla possibilità che i contenziosi si impantanino nei tempi lunghi della giustizia civile, vale la pena di ricordare che tutte le risorse risparmiate saranno destinate all’amministrazione della giustizia, e che i magistrati che oggi fanno anche gli arbitri potranno dedicarsi a tempo pieno alla loro attività istituzionale. Ma c’è di più: ho infatti proposto che vengano istituite nei tribunali, presso le Corti d’Appello, delle sezioni specializzate, con procedure abbreviate, su questa materia. In questo modo, i tempi dei giudizi verranno sicuramente ridotti e le risorse dello Stato impiegate in modo piu’ efficiente”.

Sembra, quindi, che, così come dichiarato dal Ministro nel corso di un’audizione al Senato, fermo restando il divieto di introdurre clausole compromissorie nei contratti fra imprese e pubblica amministrazione, il governo potrebbe emendare il ddl Finanziaria istituendo sezioni specializzate presso le Corti d'appello dei tribunali con il compito di dirimere le vertenze tramite procedure abbreviate. ”.

A cura di Paolo Oreto


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