Superbonus 110%: in audizione presso la
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria,
l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle disposizioni
attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli
edifici (Ecobonus), previste dagli articoli 119 e 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto
Rilancio), recentemente convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.
Superbonus 110%, Ecobonus, sconto in fattura e cessione
del credito: l’audizione dell’Agenzia delle Entrate
L’audizione dell’Agenzia delle Entrate produce il documento
allegato che fa il punto della situazione in merito alle detrazioni
introdotte con il Decreto Rilancio ed, in particolare, sulla
possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione
diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo
anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi
(cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei
seguenti argomenti:
- Il quadro normativo di riferimento e le principali novità
- I soggetti beneficiari del Superbonus
- La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi
ammessi
- I requisiti per l’accesso al Superbonus
- Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le
misure di prevenzione degli abusi
- Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla
detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito
- Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo
sconto o la cessione del credito corrispondente alla
detrazione
- La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del
fornitore e degli altri cessionari
- I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del
credito
- La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari
- Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la
diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al
Superbonus.
Gli adempimenti per accedere al Superbonus e le misure
di prevenzione degli abusi
Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i
contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma
addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati,
il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e
misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente
previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali
comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche
attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che
realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi
indebiti.
In particolare, il contribuente deve ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché
dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
- una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici
abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o
da parte dei professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a
quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei
requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni
fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
Le sanzioni
Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione
infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per
ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle
sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o
asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine
di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività
prestata.
La possibilità di cedere ulteriormente il credito da
parte del fornitore e degli altri cessionari
Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri
cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad
altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi
esclusivamente in via telematica, saranno definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di
predisposizione.
In particolare, nel provvedimento saranno riepilogati gli
interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la
cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione,
oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno
disciplinati i seguenti aspetti:
- modalità e termini per la comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni
relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica,
direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure
avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta
spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione
sarà, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di
conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione;
- contenuto del modello di comunicazione, nel quale
andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del
beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di
opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di
intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento
effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione
del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa;
ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile
oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei
fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei
cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia
il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello
stesso soggetto che appone il visto) della presenza
dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli
interventi con detrazione al 110 per cento;
- termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta
in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale
successiva cessione del credito, mediante la piattaforma
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno
disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del
credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento
in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi
effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o
cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate
dall’amministratore di condominio.
Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la
diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al
Superbonus
In considerazione delle potenziali ricadute positive per
l’economia del nostro Paese derivanti dalla fruizione del
Superbonus, al fine di agevolare quanto più possibile
l’applicazione delle nuove disposizioni, le strutture dell’Agenzia
delle Entrate sono impegnate nella:
- pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente
una prima illustrazione informativa delle principali novità in
materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio;
- predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet
dell’Agenzia nella quale saranno raccolti le norme di riferimento
ed i documenti di prassi progressivamente emanati per metterli a
disposizione dei contribuenti;
- emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e
121 del Decreto Rilancio.
In allegato il documento completo dell'Agenzia delle
Entrate.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata