Superbonus 110%: dall’Agenzia delle Entrate 7 casi pratici di Ecobonus e Sismabonus

25/07/2020

Superbonus 110%: è stata pubblicata ieri la nuova guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate relativa alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate completa il quadro normativo?

Rispondiamo subito alla domanda più gettonata dell’ultimo giorno. No, la guida dell’Agenzia delle Entrate contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio ma non è uno dei provvedimenti attuativi previsti dalla norma.

Superbonus 110%: la novità più importante del Decreto Rilancio

Una delle principali novità contenute nel decreto Rilancio (come da noi indicato e ribadito nella guida dell’Agenzia delle Entrate) è rappresentata dalla possibilità possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Possibilità che riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:

  • i recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione degli interventi

La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

Superbonus 110%: 7 casi pratici di Ecobonus e Sismabonus

Molto interessante è la sezione “Casi Pratici” della guida dell’Agenzia delle Entrate che utilizzando la tecnica degli esempi svolti, risponde ad alcune interessanti domande dei contribuenti. Di seguito i 7 esempi della guida dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (trazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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