Subappalto: Il Consiglio di Stato ribadisce quanto affermato dalla Corte europea

30/07/2020

Mentre nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 cosiddetto “Decreto semplificazioni” non viene per nulla trattato il problema del subappalto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18 (leggi articolo), arriva oggi la Sentenza del Consiglio di Stato 29 luglio 2020, n. 4832 che, in pratica, pone fine alla vicenda che aveva originato la Sentenza della Corte Europea.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, appunto, con la sentenza in argomento ribalta la decisione di primo grado del Tar Lazio n.12511/2017 ed accoglie, quindi, l’appello dell’impresa originariamente aggiudicataria.

Motivazioni della sentenza

Queste le motivazioni che si fondano sulla sentenza della Corte di Giustizia europea:

  • assume rilievo dirimente, in termini di fondatezza del primo motivo di appello principale, l’esito del rinvio pregiudiziale, disposto da questa sezione quale giudice di ultime cure;
  • la sentenza 27 novembre 2019 ha affermato che la direttiva n. 2004/18/CE, in materia di appalti pubblici, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale – quale l’art. 118 del codice del 2006 – che limita al trenta per cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione
  • non risulta, quindi, applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118 cit., posto a base di entrambe le prime censure accolte dal Tar sotto i predetti profili. Una volta ammesso il ricorso al subappalto oltre il predetto limite legislativo, da disapplicare, non residua alcuna concreta censura in ordine alla presunta anomalia dell’offerta, attesa la ammissibilità dell’affidamento in subappalto alle previste cooperative.

Art. 118, Codice 2006 - Art. 105, Codice 2016

La sentenza in argomento si riferisce all’articolo 118 del Codice del 2006 ma, considerato che le suddette norme sono state, di fatto, riproposte all'interno dei commi 2 e 14, dell'art. 105 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, le considerazioni fatte dalla Corte UE sono le stesse. In definitiva, la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che:

  • essa osta a una normativa nazionale che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;
  • essa osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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