Mentre nel decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 cosiddetto “Decreto semplificazioni” non viene per
nulla trattato il problema del subappalto alla luce della Sentenza
della Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18
(leggi articolo), arriva oggi la
Sentenza del Consiglio di Stato 29 luglio 2020, n.
4832 che, in pratica, pone fine alla vicenda che aveva
originato la Sentenza della Corte Europea.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, appunto, con la sentenza in argomento
ribalta la decisione di primo grado del Tar Lazio n.12511/2017 ed
accoglie, quindi, l’appello dell’impresa originariamente
aggiudicataria.
Motivazioni della sentenza
Queste le motivazioni che si fondano sulla sentenza della Corte
di Giustizia europea:
- assume rilievo dirimente, in termini di fondatezza del primo
motivo di appello principale, l’esito del rinvio pregiudiziale,
disposto da questa sezione quale giudice di ultime cure;
- la sentenza 27 novembre 2019 ha affermato che la direttiva n.
2004/18/CE, in materia di appalti pubblici, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale –
quale l’art. 118 del codice del 2006 – che limita al trenta per
cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a
subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di
ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate
rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione
- non risulta, quindi, applicabile, in quanto contraria al
diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118 cit., posto a
base di entrambe le prime censure accolte dal Tar sotto i predetti
profili. Una volta ammesso il ricorso al subappalto oltre il
predetto limite legislativo, da disapplicare, non residua alcuna
concreta censura in ordine alla presunta anomalia dell’offerta,
attesa la ammissibilità dell’affidamento in subappalto alle
previste cooperative.
Art. 118, Codice 2006 - Art. 105, Codice
2016
La sentenza in argomento si riferisce all’articolo 118
del Codice del 2006 ma, considerato che le suddette norme
sono state, di fatto, riproposte all'interno dei commi 2 e 14,
dell'art. 105 del nuovo Codice dei contratti di
cui al D.Lgs. n. 50/2016, le considerazioni fatte dalla Corte UE
sono le stesse. In definitiva, la direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere
interpretata nel senso che:
- essa osta a una normativa nazionale che limita al 30% la quota
parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a
terzi;
- essa osta a una normativa nazionale che limita la possibilità
di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di
oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti
dall’aggiudicazione.
A cura di Redazione
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