Con sentenza n. 241/06 dell'11 ottobre scorso, la Corte di
giustizia europea si è espressa su una norma che detta i termini di
decadenza dei ricorsi che è contraria alla direttiva
89/665/CEE.cVediamola in esame.
Il caso.
Il caso riguarda la conformità al diritto comunitario di una norma
tedesca che prevede che in una procedura di appalto pubblico una
richiesta di riesame sia inaccettabile "qualora il richiedente
abbia rilevato l'asserita violazione di norme sugli affidamenti di
appalti pubblici già nel corso della procedura di aggiudicazione e
non l'abbia denunciata senza ritardo all'amministrazione
aggiudicatrice" e lo stesso è previsto quanto vi siano state
"eventuali violazioni della normativa in materia di affidamento di
appalti, riconoscibili sulla base del bando di gara, che non siano
state denunciate all'amministrazione aggiudicatrice entro il
termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte o
delle candidature".
Proprio questo caso riguardava il fatto che nel bando non era
precisato il totale dell'appalto ma il ricorso presentato oltre il
termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale presumeva
l'illegittimità dello stesso.
La sentenza.
La Corte di giustizia europea precisa che per quanto concerne il
termine di presentazione, la direttiva "ricorsi" non prevede un
dato termine: è necessario, comunque, che lo stesso sia un tempo
considerato ragionevole.
Ciò significa che i termini di decadenza nazionali devono essere
tali da rendere possibile l'esercizio del diritto stesso.
Nel caso in esame, però, il bando di gara non riportava il valore
stimato dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice, su
segnalazione dell'offerente, si era mostrata evasiva nelle risposte
provocando l'impossibilità di esercitare "i diritti conferitigli
dall'ordinamento giuridico comunitario". La sentenza cita, inoltre,
esempio di alcune irregolarità della stessa tipologia affermando
che "la norma decadenziale rende praticamente impossibile
l'esercizio dei diritti conferiti all'interessato dall'ordinamento
comunitario per quanto riguarda le irregolarità che possono
verificarsi soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte ed è quindi contraria alla direttiva 89/665/CEE".
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