RICORSO POSSIBILE IN TEMPI RAGIONEVOLI

16/10/2007

Con sentenza n. 241/06 dell'11 ottobre scorso, la Corte di giustizia europea si è espressa su una norma che detta i termini di decadenza dei ricorsi che è contraria alla direttiva 89/665/CEE.cVediamola in esame.
Il caso.
Il caso riguarda la conformità al diritto comunitario di una norma tedesca che prevede che in una procedura di appalto pubblico una richiesta di riesame sia inaccettabile "qualora il richiedente abbia rilevato l'asserita violazione di norme sugli affidamenti di appalti pubblici già nel corso della procedura di aggiudicazione e non l'abbia denunciata senza ritardo all'amministrazione aggiudicatrice" e lo stesso è previsto quanto vi siano state "eventuali violazioni della normativa in materia di affidamento di appalti, riconoscibili sulla base del bando di gara, che non siano state denunciate all'amministrazione aggiudicatrice entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte o delle candidature".
Proprio questo caso riguardava il fatto che nel bando non era precisato il totale dell'appalto ma il ricorso presentato oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale presumeva l'illegittimità dello stesso.

La sentenza.
La Corte di giustizia europea precisa che per quanto concerne il termine di presentazione, la direttiva "ricorsi" non prevede un dato termine: è necessario, comunque, che lo stesso sia un tempo considerato ragionevole.
Ciò significa che i termini di decadenza nazionali devono essere tali da rendere possibile l'esercizio del diritto stesso.
Nel caso in esame, però, il bando di gara non riportava il valore stimato dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice, su segnalazione dell'offerente, si era mostrata evasiva nelle risposte provocando l'impossibilità di esercitare "i diritti conferitigli dall'ordinamento giuridico comunitario". La sentenza cita, inoltre, esempio di alcune irregolarità della stessa tipologia affermando che "la norma decadenziale rende praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti all'interessato dall'ordinamento comunitario per quanto riguarda le irregolarità che possono verificarsi soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è quindi contraria alla direttiva 89/665/CEE".

A cura di Paola Bivona


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