01/08/2020
Superbonus 110%: in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici previste nel decreto Rilancio, pochi giorni fa il Ministro dello Sviluppo Economico ha anticipato la firma di due dei provvedimenti previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'attuazione delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per l'efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus).
Entrando nel dettaglio, il Ministro Stefano Patuanelli ha parlato della pubblicazione dei due decreti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio:
Due decreti fondamentali che, unitamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà la modalità di cessione del credito, daranno la possibilità di avviare molti dei lavori fermi dal mese di aprile, ovvero da quando sono circolate le prime bozze del Decreto Rilancio e si è cominciato a parlare dei superbonus 110%.
Da quel momento, infatti, l’intero comparto dell’edilizia ha vissuto in attesa prima della pubblicazione del Decreto Legge (arrivata nel mese di maggio), poi della legge di conversione (arrivata a luglio) e adesso dei provvedimenti di attuazione che come previsto dal Decreto Rilancio saranno certamente definiti entro il 17 luglio (30 giorni dalla legge di conversione).
Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti attuativi, non possiamo far altro che ricordare l’importanza di una corretta attenta fase di diagnosi iniziale e progettazione degli interventi che consenta ai contribuenti di non avere sorprese dopo la realizzazione degli interventi. Affidarsi a professionisti qualificati vuol dire assicurarsi la tranquillità di non incorrere successivamente nella perdita dei benefici fiscali previsti.
Ricordiamo pure che recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida fiscale e una nuova area tematica relativamente alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Di seguito alcune informazioni utili relativamente all’Ecobonus 110%, ovvero la tipologia di intervento che con ogni probabilità verrà maggiormente sfruttata dagli italiani, e relative a:
Partiamo dal principio, il superbonus è la nuova detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che consente di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Sono, inoltre, escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
Il Decreto Rilancio prevede che solo alcuni interventi di efficienza energetica, effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno beneficiare del nuovo Ecobonus. Ma prevede anche che se effettuati insieme a questi interventi cosiddetti trainanti, anche gli altri interventi di efficientamento energetico potranno rientrare nella detrazione fiscale del 110%. Gli interventi trainanti sono:
Se insieme ad uno dei suddetti interventi trainanti, se ne effettueranno altri di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche le relative spese di questi ultimi potranno essere portate in detrazione al 110%.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:
Gli interventi dovranno anche essere asseverati da un tecnico (per questo siamo in attesa del Decreto del MiSE) e della dichiarazione di congruità delle spese rilasciata da un CAF sulla base della documentazione prodotta dal tecnico.
L'accesso alla nuova detrazione fiscale del 110% necessiterà, come sempre in fondo, di un corretto lavoro di squadra tra professionisti e imprese. Chiunque avesse intenzione di intervenire sul proprio immobile non deve dimenticare che esiste una sorta di road map che lo deve guidare nella sua scelta e che può essere riassunta nel seguente modo:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it