08/08/2020
Il Legislatore ha finalmente perfezionato la pubblicazione del corpo normativo per la gestione dell’ormai famoso Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica sugli edifici (c.d. Ecobonus).
In questo articolo si desidera proporre un elenco delle attività che restano a carico dei tecnici, nonché un esame degli obblighi derivanti da determinate scelte progettuali, che dovranno essere rispettati in alcune tipologie di interventi.
Tutti i colleghi che hanno già concluso un accordo con dei clienti senza attendere i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati in questi giorni unitamente ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate) forse potrebbero valutare una ridiscussione degli aspetti economici.
Innanzitutto tutte le attività tecniche sono eseguite con massimali derivanti dall’applicazione del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, non è chiaro (ma si ritiene di si) se almeno per gli APE questa applicazione possa eseguirsi applicando il DM a ciascuna unità immobiliare utilizzando gli importi a carico di ciascun condomino, in caso contrario gli importi sarebbero risibili. Peraltro alcune attività previste, quale l’asseverazione di rispetto dei requisiti, non trova rappresentazione nel citato DM e gli importi delle parcelle andrebbero valutati a vacazione, con tutto ciò che ne consegue in merito a potenziali contestazioni da parte dei soggetti deputati al controllo.
Tutti gli importi per spese tecniche che superano i valori calcolati attraverso il DM 17/06/2016 non saranno incentivabili e resteranno quindi a carico dei clienti.
La lettura del DM MISE “Requisiti tecnici” sembra mostrare una distinzione sostanziale tra APE eseguite per la verifica del doppio salto di classe, denominati “convenzionali”, non utilizzabili per alcun altro fine, e quindi da non depositare ai catasti energetici regionali, ed APE tradizionali, sempre obbligatori al termine dell’intervento.
Accettando questa distinzione, sperando in un chiarimento ufficiale successivo, un elenco delle attività che accompagnano gli aspetti progettuali e di coordinamento della sicurezza potrebbe essere il seguente:
In caso di cessione del credito occorrerà acquisire il visto di conformità della sussistenza dei presupposti, attività non a carico dei tecnici (CAF, commercialisti) ma che è opportuno segnalare ai propri clienti.
Appare opportuno che gli APE “convenzionali” e gli APE “ordinari” portino la stessa firma, quindi di soggetto terzo rispetto alla proprietà, ai tecnici progettisti e direttori lavori e ad istallatori e fornitori, al fine di avere certezza che i contenuti dei documenti siano omogenei e non evidenzino spiacevoli discrasie.
L’obbligo di eseguire una relazione energetica fa ritenere opportuno approfondire tale tema. I contenuti della stessa, e gli obblighi ricadenti sul fabbricato oggetto di intervento, sono diversificati in base al tipo di intervento, si richiamano le tre definizioni:
Se nell’ultimo caso gli obblighi sono limitati alla esecuzione di una diagnosi energetica per la sostituzione di impianti di climatizzazione con potenza >100 kW ed il rispetto dei parametri del decreto requisiti minimi del giugno 2015 per i componenti su cui si interviene, parametri facilmente rispettati dovendo sottostare alle indicazioni del DM requisiti tecnici appena pubblicato, per gli altri due casi si devono rispettare obblighi da non trascurare, specie sulle vetrate, seppur non oggetto di intervento.
La relazione energetica in questo caso dovrà riportare le seguenti indicazioni:
su cui si interviene;
Per fornire una percezione delle attenzioni occorrenti nel caso di ristrutturazioni di primo livello si forniscono alcuni elementi oggetto di verifica nella relazione energetica nella ristrutturazione di primo livello:
Gli adempimenti per accompagnare i propri clienti verso l’ottenimento del 110% non sono banali, ma rientrano comunque nella sfera di attività (ad eccezione delle asseverazioni) già eseguite abitualmente dai progettisti.
Si ritiene opportuno porre grande attenzione nel seguire con rigore l’intero iter, essendo previsti da parte di Enea sia controlli documentali che controlli in situ, con percentuali determinate di verifiche obbligatorie, per le quali il Legislatore ha dotato Enea di fondi. Eventuali omissioni o errori che dessero luogo a perdita di detrazioni di portata così elevata potrebbero avere delle conseguenze importanti per i professionisti, pur se con adeguata copertura assicurativa.
A cura di Ing. Cesare Caramazza