Superbonus 110%: Via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura

11/08/2020

Approvato dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 8 agosto 2020, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alla detrazione spettante, con le relative istruzioni per la corretta compilazione.

Dati da comunicare all’Agenzia

Fra le grandi novità previste dalla misura di favore, quella di poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare con il credito d’imposta. I beneficiari, inoltre, potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. Per effettuare tali opzioni alternative alla detrazione diretta sarà necessario inviare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia l’apposito modello di Comunicazione approvato con il provvedimento di oggi.
L’opzione, valida sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli relativi alle parti comuni degli edifici, si applica agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, per le misure antisismiche, per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori.
Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sismabonus.

Per i termini, occhio al 16 marzo

La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Se per gli interventi eseguiti spetta il Superbonus, la comunicazione va trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Esercizio dell’opzione

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’opzione è comunicata all’Agenzia utilizzando il modello allegato al provvedimento di oggi, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario. Nel paragrafo 4 del provvedimento sono elencati nel dettaglio gli altri casi particolari dei soggetti tenuti all’adempimento.

Fruizione del credito ceduto

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Lo sconto è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, con facoltà di successiva cessione.

Sconto e cessione credito d’imposta

Ricordiamo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Interventi per i quali è possibile lo sconto o la cessione del credito

Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In allegato il Modello e le relative Istruzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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