L’intero paragrafo 7 della Circolare 8 agosto 2020, n.
24/E dell’Agenzia delle Entrate è dedicata alla
“Alternative alle detrazioni”; nel citato
paragrafo è precisato che, così come disposto all’articolo 121 del
Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e
2021, spese, per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 della
circolare stessa, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi
relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il
contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo
pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni
di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla
detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive
cessioni.
Esempio di sconto totale
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga
una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione
pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato
in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito
d’imposta pari a 33.000 euro.
Esempio di parziale sconto e parziale cessione del
credito
Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto
“parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello
sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una
spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000
euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.
Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione
pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico)
o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito
corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Cessione totale del credito
È, poi, possibile optare per la cessione totale del credito
d'imposta corrispondente alla detrazione spettante (pari a 33.000
euro, nel caso di lavori pari a 30.000 euro), ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari,
con facoltà di successive cessioni.
Interventi su parti comuni
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è
necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere
di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così
della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito.
Quota del credito non utilizzata
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può
essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta
a rimborso.
Soggetti cui è possibile cedere il
credito
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla
realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Modalità di cessione del credito
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del
lavoro)36 sono definite con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate dell’8 Agosto 2020.
Interventi per i quali è possibile optare per la
cessione o lo sconto
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni
spettanti per le spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli
edifici;
- efficienza energetica indicati nell'articolo
14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle
finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o
sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati
congiuntamente
- anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli
interventi di efficienza energetica che danno diritto al
Superbonus;
- adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013
(sismabonus), compresi quelli che danno diritto al
Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con
riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case
antisismiche” (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate
introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219
e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160); installazione
di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che
danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al
Superbonus.
A cura di Redazione
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