Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 28 dell'11 gennaio 2006,
ha ritenuto illegittima la clausola contenuta in un bando di gara,
che prevedeva, nei confronti di Enti locali con sede nel territorio
di riferimento del bando di gara stesso, l'assegnazione di un
particolare punteggio per l'esperienza pluriennale nella gestione
di servizi.
La clausola che, di fatto, privilegia le offerta provenienti da
soggetti già da tempo operanti nella zona di riferimento della
stazione appaltante, è stata censurato dai giudici del Consiglio di
Stato che hanno precisato come la clausola in argomento, oltre a
distorcere la concorrenza, non è giustificata da alcun interesse
pubblico.
La clausola contestata - precisano i giudici - si pone in radicale
conflitto con i superiori valori della parità di trattamento tra i
concorrenti e della proporzionalità dell'azione amministrativa, non
soltanto per la rilevanza ponderale in concreto assegnata al
requisito (in grado di assorbire, laddove riconosciuto nella misura
massima consentita, ben il 40% dei punti totali assegnabili per il
“curriculum aziendale”), ma, soprattutto, perché espressione di un
uso distorto della discrezionalità amministrativa.
Per altro, sensibile preferenza accordata alle sole imprese
localizzate su un determinato territorio a scapito di tutte le
altre partecipanti non è giustificata da alcun nesso di
strumentalità necessaria rispetto al conseguimento dell'interesse
pubblico primario alla selezione del concorrente provvisto della
migliore capacità operativa.
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